Decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo, Notaio Francesco Riccio, assistito dai Sostituti Avv. Aniello Merone, Avv. Fabio Pennisi, Dott. Ciro Saltalamacchia, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di Segreteria Sig.Marco Ferrari, nella seduta del 20 gennaio 2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA SERIE D S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. – A.S.D. MANFREDONIA CALCIO DEL 16 DICEMBRE 2015: Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. MANFREDONIA CALCIO con il quale si deduceva l’irregolarità della gara in epigrafe per insussistenza delle condizioni di corretta illuminazione del campo di gioco;
– esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L.;
– rilevato che il reclamo risulta inoltrato a mezzo raccomandata il giorno 23 dicembre, inutilmente decorso il termine, previsto dall’art. 29, comma 4, let. b) C.G.S., di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara; P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile il reclamo, poiché tardivo;
2) Delibera di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: AVERSA NORMANNA – MANFREDONIA 4-2, d.c.r.;
3) Di addebitare sul conto della ASD Manfredonia Calcio la tassa di reclamo.
ll Giudice Sportivo (Francesco Riccio)