Società FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 5.000 DI AMMENDA
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica).
Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in
occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società FOGGIA disputerà
successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA
ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
Società CASERTANA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 5.000 DI AMMENDA
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma
2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità. (r. arbitrale, r. proc.
fed., r. c.c., documentazione fotografica).
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in
occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società CASERTANA disputerà
successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA
ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate
QUI il testo integrale della decisione
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