DELIBERA
– di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Casertana infliggendo alla
società Lecce la sanzione dell’ammenda di € 5.000 (cinquemila), confermando il
risultato della gara acquisito sul campo (Casertana 1 Lecce 1).
– La tassa non va addebitata.
La classifica quindi rimane invariata. Clicca qui per leggere il documento integrale del Giudice Sportivo