Cavese, inibizione per l’ex presidente Manna e multa per la società

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Valentino Fedeli Presidente f.f.; dall’Avv. Augusto De Luca, dall’Avv. Alessandro Vannucci Componenti; e assistito per la segreteria dalla Sig.ra Adele Nunnari e dal Sig. Stefano Bordoni, si è riunito il 14 aprile e ha assunto le seguenti decisioni:

(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE
MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese Srl), e
DELLA SOCIETÀ USD CAVESE Srl – (nota n. 9005/961 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito su segnalazione della CO.VI.SO.D. il Sig. Salvatore
Manna e la Società USD Cavese Srl; in detta segnalazione ha rappresentato che la
società U.S.D. Cavese 1919 non aveva provveduto entro il termine perentorio del 11 luglio
2014 di cui al C.U. n. 138 del 26/05/14 della Lega Nazionale Dilettanti, né ad effettuare il
versamento della somma di € 19.000,00 dovuta in favore della F.I.G.C.; né a depositare
l’originale della prescritta fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza
all’11/07/2015 e di importo pari ad € 31.000,00; né infine a depositare la documentazione
comprovante il pagamento di quanto dovuto a propri tesserati in forza di decisioni assunte
da Organi della F.I.G.C., così come, rispettivamente, prescritto ai punti 4) pag. 2,5) pag. 2
e 8) pag. 3 del citato C.U.; nella riunione del 30 marzo 2016 la Società, in accordo con la
Procura, ha presentato proposta di patteggiamento ai sensi dell’art.23 del C.G.S.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna (di rinvio dalla precedente riunione del 30 marzo 2016, nel corso
della quale era stato chiesto il differimento ad altra data per la formulazione di concrete
proposte di patteggiamento) sono comparsi la Procura Federale e, a mezzo del proprio
difensore munito di procura anche per patteggiare, la deferita Società USD Cavese Srl Srl,
la quale ha depositato accordo di patteggiamento, condiviso dalla Procura Federale.
In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente
ordinanza:
“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società USD Cavese Srl, tramite il proprio
difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS.
[“pena base per la Società USD Cavese Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€
tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (Euro duemila/00);
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza
innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una
sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della
Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti
operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori
udienza la efficacia con apposita decisione.
L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i
relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel
termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni
pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del
competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la
possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il
dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore
generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni
successivi dalla revoca della prima decisione.
L’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana
Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309
000000001083.
Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle
sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”
Il dibattimento
Il dibattimento è proseguito per la posizione del solo Manna, in merito al quale la Procura
Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità, in una alla sanzione della
inibizione di mesi 3 (tre).
Il dispositivo
La responsabilità del deferito risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio, per cui, stante
la tipologia della violazione contestata, sanzione congrua si ritiene quella di cui al
seguente dispositivo.
P.Q.M.
– applica alla Società USD Cavese Srl l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila).
– infligge al Sig. Salvatore Manna, nella qualità di cui sopra, la inibizione di mesi 3 (tre).

Cavese 1919
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