
La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 21 Giugno 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.:
Avv.Fa bio GALLI — Presidente; Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti; Sig.En rico CI UFFA Segretario
1)RICORSO DEL CALCIATORE Amara KONATE/A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/10/2017 il sig.Amara KONATE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17
Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.2.300,00 quale residuo dell’accordo in essere. In data 8/11/2017, si costituiva, nei termini previsti dal Regolamento LND, la Società, allegando alle proprie memorie difensive, copie di quietanze liberatorie a firma del calciatore ed assegni intestati al ricorrente a prova del presunto avvenuto pagamento. In data 14/03/2018 il ricorrente, tramite il proprio legale, faceva pervenire ulteriori precisazioni in merito alla documentazione presentata dalla Società, disconoscendo le firme apposte sulla stessa documentazione. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in data 5/04/2018 trasmetteva gli atti alla FIGC-Procura Federale onde accertare eventuali falsità nella documentazione presentata.
Vista la Relazione della FIGC-Procura Federale trasmessa in data 21/05/2018, condanna la Società A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Amara KONATE della somma di €.2.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
8)RICORSO DEL CALCIATORE Daniele SOMMARIVA/A.S.D.NOCERINA 1910
Con reclamo datato 17.04.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Daniele SOMMARIVA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.5.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017. La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti — crf accordo allegato — offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Daniele SOMMARIVA della somma di €.5.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: Ind.amministrazione@figcsit Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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