Commissione Accordi Economici: Portici, Turris e Savoia condannate al pagamento in favore di ex tesserati

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COMUNICATO UFFICIALE N.135/1
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 19 Settembre
2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto
le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.:
Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;
Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

10) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto CARDINALE/SSD PORTICI 1906 A.r.l.
Con reclamo datato 28/05/2019 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla
Commissione Accordi Economici, il sig. Roberto CARDINALE, chiedeva la condanna della Società
SSD PORTICI 1906 A.r.l. al pagamento della somma di €.11.400,00 quale residuo dell’Accordo
Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dall’art.25/Bis del
Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio
e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
richiesta in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società
SSD PORTICI 1906 A.r.l., a corrispondere al sig. Roberto CARDINALE, la somma di €.11.400,00.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Evangelista CUNZI/A.S.D.TURRIS CALCIO
Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Evangelista CUNZI in data 2/08/2019, si è
rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TURRIS CALCIO, un
accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad
€.25.000,00.
Richiedeva la condanna della società al pagamento di €12.500,00, quale somma residua non
percepita dell’accordo in essere.
In data 5/08/2019, la Società faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni
riconoscendo, nel merito, la somma di €.11.300,00 al netto delle ritenute fiscali.
Si rendeva disponibile al versamento della cifra al ricorrente.
In data 2/09/2019, il legale del calciatore, replicava alle controdeduzioni della società, trascrivendo
sulla propria memoria l’iban dello stesso, accettava la cifra proposta dalla Società, subordinata
entro la data stabilita per l’udienza (19/09/2019), copia del modello F24 di avvenuto pagamento
degli oneri fiscali.
La Società, non produceva quanto richiesto ed in data 16/09/2019 richiedeva un rinvio della
discussione del ricorso per impossibilità del Presidente a partecipare.
La richiesta di rinvio, però, è stata trasmessa esclusivamente alla Commissione e non alla
controparte.
Di conseguenza la stessa oltre a non essere stata presa in esame dalla Commissione, è stata
rifiutata dal legale del calciatore presente in udienza.
In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società
A.S.D.TURRIS CALCIO al pagamento in favore del sig.Evangelista CUNZI della somma lorda di
€.12.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente
datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente
comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco ALVINO/A.S.D. U.S.SAVOIA 1908
Con reclamo notificato tramite raccomandata a/r il sig. Francesco Alvino si è rivolto a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 un accordo economico
per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad euro 18.200,00.
Il reclamante ha chiesto la condanna della A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 al pagamento in suo favore
della somma di € 2.700 quale credito non percepito dall’accordo in essere.
La A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 si è costituita con memoria, lamentando l’inadempimento del
calciatore. In particolare, espone la società che il reclamante Francesco Alvino, sotto la vigenza
dell’accordo economico oggetto del reclamo e prima ancora della conclusione della stagione
sportiva, avrebbe concluso un accordo con altra società (Giugliano) per la stagione sportiva
2019/2020; espone la società di aver appreso tale circostanza da un articolo di giornale rinvenuto
on line in data 19.06.2018, ragion per cui tale condotta del calciatore rivelerebbe l’inadempimento
all’art. 6 dell’accordo economico. Inoltre, nella ricostruzione societaria, l’asserito credito vantato
dal reclamante sarebbe in realtà riferibile alle trattenute fiscali che la società è chiamata ad
effettuare quale sostituto d’imposta rispetto alla retribuzione del calciatore. In conclusione, la
società chiede accertarsi l’avvenuta risoluzione dell’accordo economico per inadempimento e, in
ogni caso, chiede il rigetto del reclamo proposto dal calciatore.
Con successive produzioni difensive il reclamante ha contestato quanto riferito dalla società, sia in
merito all’avvenuta conclusione dell’accordo con altra società in data 19.06.2019, sia in merito alla
ricostruzione societaria sulla riferita non debenza delle somme richieste e che, al contrario,
sarebbero state oggetto di trattenute fiscali. Eccepisce, il reclamante, che anche a voler ritenere
concluso l’accordo economico con la società Giugliano in data 19.06.2019, lo stesso dovrebbe
ritenersi in ogni caso concluso al termine della stagione sportiva che, nella prospettazione del
reclamante, s’intende conclusa a seguito dell’ultima partita ufficiale della stagione.
In ogni caso, ed è questo che determina l’accoglimento del presente reclamo, la Commissione
Accordi Economici rileva, come correttamente eccepito dal reclamante, che la società non ha
mosso al calciatore alcuna contestazione scritta in merito alla presunta violazione dell’art. 6
dell’accordo economico e che, in ogni caso, la società non ne ha dato evidenza nemmeno
all’udienza del 19.09.2019, non essendovi agli atti del giudizio alcuna prova dell’avvenuta
contestazione di inadempimento già asseritamente comunicata al calciatore. Pertanto, non pUò
addebitarsi al calciatore alcun inadempimento, in quanto la società non dà prova in giudizio
dell’avvenuta contestazione, limitandosi a produrre un articolo di giornale dal quale la
Commissione non può accertare sic et simpliciter alcun inadempimento.
Per quanto attiene all’ulteriore profilo oggetto di contestazione, sia sufficiente richiamare
l’orientamento già espresso in merito all’impossibilità di ritenere che le somme in questione non
fossero comunque dovute in ragione della loro imputazione a trattenute fiscali, in specie quanto
difetti, come nel caso di specie, la relativa prova in merito all’avvenuto versamento all’erario. Per
le ragioni suesposte, la Commissione ritiene non provate le contestazioni della società e accoglie il
reclamo del calciatore.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D.
U.S. SAVOIA 1908 al pagamento in favore del sig. FRANCESCO ALVINO della somma di euro 2.700
da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente
datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente
comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
Il Segretario Il Presidente
Enrico Ciuffa Fabio Galli
Pubblicato in Roma il 14 Ottobre 2019
Il Segretario Generale Il Presidente della LND
Massimo Ciaccolini Cosimo Sibilia

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