Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata in quanto il campo di gioco era
occupato da una Scuola Calcio la quale non era a conoscenza dell’incontro, pertanto il direttore di gara effettuato il
riconoscimento, unitamente alle squadre, abbandonava il campo alle ore 16,15. Considerato che la società ospitante,
sulla quale incombe l’onere della organizzazione delle gare interne, non ha adempiuto a predisporre il campo per la
disputa della gara in oggetto. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 comma 2 NOIF e 17 comma 3 CGS;
DELIBERA
Infliggere alla società Sorrento Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3,
l’esclusione dalla competizione della coppa Italia dilettanti stagione 2015/2016 e l’ammenda di € 100.00.
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