Si riportano di seguito tutte le decisioni della Corte Federale d’Appello in merito ai ricorsi alle squalifiche, inibizioni, ammende e penalizzazioni riportate nel comunicato ufficiale n°86
1. RICORSO DEL CALC. ASTARITA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE, IN
CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 PER L’ASSOCIAZIONE EX
ART. 9 CGS OLTRE A SQUALIFICA DI ULTERIORI ANNI 3 E AMMENDA DI €
60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n.
48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Astarita Salvatore e dispone
incamerarsi la tassa reclamo.
2. RICORSO DEL SIG. CICCARONE ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE, IN
CONTINUAZIONE, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, OLTRE A INIBIZIONE DI
ULTERIORI ANNI 5 E MESI 6 E AMMENDA DI € 85.000,00 (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ciccarone Antonio e dispone
incamerarsi la tassa reclamo.
3. RICORSO DEL SIG. IANNAZZO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Iannazzo Pietro riduce
la sanzione all’inibizione di anni 3 e ammenda di € 50.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
4. RICORSO DEL SIG. MOXEDANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE, IN
CONTINUAZIONE, DELL’INIBIZIONE DI ANNI 5 E PRECLUSIONE PER
ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS, OLTRE A ULTERIORE INIBIZIONE DI ANNI 3 E
MESI 3 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN
del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Moxedano Mario e dispone incamerarsi
la tassa reclamo.
5. RICORSO DEL SIG. RUGA MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ruga Mauro e dispone incamerarsi la
tassa reclamo.
6. RICORSO DEL S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 4.500,00 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale ‐Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Akragas Citta dei Templi S.r.l.
di Agrigento e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
7. RICORSO DELLA POL. PRO EBOLITANA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol Pro Ebolitana
A.S.D. di Salerno riduce la sanzione a € 1.000,00 di ammenda.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
8. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE
SPORTIVA 2015/2016, E AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sorrento Calcio S.r.l. di Napoli e
dispone addebitarsi la tassa reclamo.
9. RICORSO DEL SSC.D. FRATTESE S.R.L., (GIÀ ASD NEROSTELLATI FRATTESE)
AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA
DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSC.D. Frattese S.r.l. di Napoli e
dispone addebitarsi la tassa reclamo.
10. RICORSO DEL SIG. ASCARI EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ascari Eugenio e dispone incamerarsi
la tassa reclamo.
11. RICORSO DEL SIG. CIARDI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE, IN
CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E PRECLUSIONE OLTRE A
SQUALIFICA PER MESI 9 E AMMENDA DI € 65.000,00 PER LE ALTRE ACCERTATE
VIOLAZIONI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n.
48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ciardi Daniele e dispone incamerarsi la
tassa reclamo.
12. RICORSO DEL SIG. DI NICOLA ERCOLE AVVERSO LA SANZIONE, IN
CONTINUAZIONE, DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 100.000,00
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del
1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Di Nicola Ercole e dispone incamerarsi
la tassa reclamo.
13. RICORSO DEL SIG. DI NAPOLI ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 4 E AMMENDA DI € 35.000,00 (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Di Napoli Arturo
ridetermina la sanzione nella squalifica per anni 3 e mesi 6 e ammenda di € 50.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
14. RICORSO DEL CALC. GARAFFONI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 3 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare –
Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Garaffoni Mirko e dispone
incamerarsi la tassa reclamo.
15. RICORSO DEL SIG. SOLIDORO MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 9 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del
Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Solidoro
Massimiliano ridetermina la sanzione nella inibizione di anni 3 e mesi 6 e ammenda di € 60.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
16. RICORSO DEL L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI 13 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE
SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L’Aquila Calcio
1927 S.r.l. di L’Aquila riduce la sanzione alla penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi
nella Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 50.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
17. RICORSO DEL SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA
STAGIONE 2015/2016 E AMMENDA DI € 70.000,00 (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Santarcangelo
Calcio S.r.l. di Rimini riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi
nella Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 35.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
18. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE
SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. S.r.l. di Savona e
dispone addebitarsi la tassa reclamo.
19. RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia
Calcio S.r.l. di Catanzaro riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi
nella Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 1.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
20. RICORSO DEL SIG. MAGLIA FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE, IN
CONTINUAZIONE, DELLA INIBIZIONE DI MESI 6 ED AMMENDA DI € 10.000,00
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del
1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Maglia Fabrizio
ridetermina la sanzione nella sola inibizione di mesi 3.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
21. RICORSO DEL CALC. GIAMPA’ DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA DI MESI 6, E AMMENDA DI €. 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giampà Domenico e dispone
incamerarsi la tassa reclamo.
22. RICORSO DEL SIG. CONDO’ LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA
INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6, ED AMMENDA DI € 30.000,00 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Condò Luigi
ridetermina la sanzione nella inibizione di anni 3 e l’ammenda di € 50.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
23. RICORSO DEL CALC. GEROLINO ADOLFO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 4 E MESI 6 ED AMMENDA DI € 40.000,00 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Gerolino Adolfo
ridetermina la sanzione nella squalifica per anni 4 e l’ammenda di € 50.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
24. RICORSO DEL SIG. NUCIFORA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA, IN CONTINUAZIONE, PER ANNI 4 E MESI 2 ED AMMENDA DI €
50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n.
48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Nucifora Vincenzo
ridetermina la sanzione nella squalifica per anni 3 e l’ammenda di € 60.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
25. RICORSO DEL CALC. MELILLO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Melillo Vincenzo annulla
le sanzioni inflitte.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
26. RICORSO DEL SIG. ULIZIO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE, IN
CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA DI ANNI 4 E MESI 6 E L’AMMENDA DI €
50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n.
48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Ulizio Andrea
ridetermina la sanzione nella squalifica per anni 4 e l’ammenda di € 50.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
27. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Aurora Pro Patria
1919 S.r.l. di Varese riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella
Stagione Sportiva 2015/2016.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
28. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE
2015/2016 ED AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez.
Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)
La CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Sef Torres 1903
S.r.l. di Sassari riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 2 da scontarsi in classifica nella
Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 10.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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