Questa il comunicato diramato dalla Corte Sportiva d’Appello:
CORTE SPORTIVA D’APPELLO IIa SEZIONE
COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CSA (2015/2016)
Si dà atto che la Corte Sportiva d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:
COLLEGIO Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
- RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016)
2.RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016)
La C.S.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dalla società F.C. Casertana S.r.l di Caserta e dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce:
-respinge quello proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. e, per l’effetto, omologa il risultato acquisito sul campo;
-accoglie il ricorso dell’U.S. Lecce S.p.A. annullando la sanzione dell’ammenda. Dispone addebitarsi la tassa recl amo versata dalla società Casertana F.C. S.r.l.; restituirsi quella versata dalla società U.S. Lecce S.p.A.