Asd Isola di Procida del 23.11.2019 – Campionato di Promozione – girone B
Letto il reclamo della Asd Plajanum e le controdeduzioni inoltrate dalla Asd Isola di Procida, ritiene
che il reclamo sia fondato. Risulta effettivamente che il calciatore Giuditta Danilo sia stato
squalificato per n. 1 giornata con il CU n. 81 del 28/5/2019, allorquando era tesserato per la
Oratorio Don Guanella. La squalifica in questione, tuttavia, risulta scontata dal calciatore, allo stato
tesserato con la attuale reclamante, solo nella gara del 12/10/2019, del campionato 2019/20. Dopo
la gara del 12/10, emerge dall’istruttoria che il Giuditta sia stato ulteriormente squalificato per 1
giornata, in esito al reclamo deciso con CU n. 6 del 22/10/19 ed ancora per 1 giornata, in esito
all’espulsione riportata nella gara del 20/10/2019, sanzione comminata con C.U. n. 34 del
24/10/2019. Queste 2 giornate di squalifica sono state scontate dal calciatore nelle successive due
gare del 26 ottobre e del 3 novembre 2019. Ne consegue che, nella gara del 23 novembre 2019,
disputata tra la Plajanum e la Asd Isola di Procida, il calciatore Giuditta aveva scontato le squalifiche
irrogate dal GST. I motivi di doglianza della Asd Isola di Procida, quindi, non sono tali da
rappresentare per la stessa società una censura utile ad ottenere una sanzione in danno della
Plajanum. Ne discende che questa Corte, chiamata a decidere sul provvedimento del GST relativo
alla gara del 23/11/2019, ritiene che il reclamo sia fondato. Ciò nondimeno, ritiene questa Corte
che quanto emerso dall’istruttoria rappresenti un fatto grave e tale da configurare un illecito
sportivo giacché la società Plajanum, omettendo doverosi controlli ha consentito la partecipazione
alle prime n. 5 gare di campionato della stagione in corso ad un calciatore squalificato in violazione
dell’art. 21 CGS. Allo stesso modo, il Giuditta avrebbe potuto e dovuto rappresentare alla propria
nuova società di essere stato squalificato nell’ultima giornata del campionato 2018/19. Su tali gare,
nelle quali il Giuditta ha regolarmente partecipato, risulta che il punteggio sia stato convalidato in
assenza di reclami di parte, ad eccezione della gara del 5/10/19 (CU n. 6/GST del 22/10/19). P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello territoriale
DELIBERA
di accogliere il reclamo della società Plajanum e per l’effetto, annullare la decisione del GST di cui
al CU n. 12 del 28/11/2019, omologando il risultato conseguito sul campo di 2 a 0, in favore della
società Plajanum; nulla per la tassa di reclamo; dispone l’inoltro degli atti alla Procura Federale.
Così deciso in Napoli, in data 12.12.2019
IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO
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