Corte Sportiva di Appello Territoriale: ridotte le squalifiche a Ciaramella (Frattese) e Biancardi(Afragolese)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 8 OTTOBRE

Componenti: Avv.ti: E. Russo (VicePresidente); N. Di Ronza, S. Selvaggi, F. Mottola, I.
Simeone, G.M. Benincasa, M. Sepe.
Reclamo VIS AFRAGOLESE 1944 in riferimento al C.U. n. 33 del 27/09/2018 – Gara: Vis
Afragolese 1944 – Afro Napoli United del 23/09/2018. Campionato Eccellenza.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo sentito il legale di fiducia, che aveva
presentato rituale richiesta di audizione, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo va accolto. Invero,
la società Vis afragolese 1944 proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare,
adottata dal G.S. con delibera pubblicata sul C.U. n.33 del 27/9/2018, con la quale il sig. Biancardi
Marco, calciatore della società reclamante, veniva squalificato per quattro (4) gare effettive. Il
predetto calciatore veniva squalificato per atto di violenza nei confronti di un avversario (art.19,
comma 4 lett. b del C.G.S.) atto in reazione al comportamento violento in precedenza subito da
parte di un avversario. La società reclamante concludeva in via principale per la riduzione della
sanzione disciplinare adottata a due (2) giornate di squalifica in quanto, seppure il calciatore, sig.
Biancardi Marco, reagiva a un comportamento scorretto di un avversario, in realtà poneva in essere
una condotta non violenta ma di difesa e reazione a quella testa in essere dall’avversario e con il
solo scopo di allontanarlo dalla sua persona; in via subordinata, la società reclamante chiedeva la
riduzione a tre (3) giornate effettive equiparando la sanzione a quella adottata nei confronti del
calciatore avversario che per primo aveva tenuto una condotta antisportiva. Questa C.S.A.T. dopo
aver esaminato la delibera del G.S. ed il reclamo proposto, ritiene che il comportamento del sig.
Biancardi Marco sia un comportamento scorretto al pari di quello tenuto dall’avversario nei confronti
del quale è stata adottata la sanzione disciplinare della squalifica per tre (3) giornate effettive di
gara, per cui, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ritiene di accogliere il
ricorso. P.Q.M.
la Corte Sportiva D’Appello Territoriale.
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Biancardi Marco, a
complessive tre (3) giornate di gara. Nulla per la tassa reclamo.

Componenti: Avv.ti: E. Russo (Vice Presidente); N. Di Ronza, S. Selvaggi, F. Mottola, I.
Simeone, G.M. Benincasa, M. Sepe.
Reclamo CIARAMELLA ANDREA (tesserato Frattese)– in riferimento al C.U. n. 33
del 27/09/2018 – Gara:Frattese – Casoria Calcio 1979 del 19/09/2018. Coppa Italia
Eccellenza.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo sentito il legale di fiducia, che aveva
presentato rituale richiesta di audizione, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo va accolto. Invero, Il
Sig. Ciaramella Andrea, allenatore tesserato con la società Frattese, proponeva
reclamo avverso la delibera del G.S., pubblicata su C.U. n.33 del 27/9/2018, con la quale veniva
squalificato sino al 26/11/2018 per proteste nei confronti del d.d.g. profferendo frasi che offendevano

la correttezza dello stesso. Il reclamante concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente
riduzione congrua e sensibile della pena irrogata deducendo la eccessiva gravosità e severità della
stessa, non ravvisando nella condotta né minacce né, tantomeno, violenza. Deduceva, ancora il
reclamante che il comportamento tenuto dallo stesso bene poteva riconfigurarsi entro i limiti della
irriguardosità e della scorrettezza per cui giustificata appariva la richiesta di sensibile riduzione della
pena alla luce anche di precedenti giurisprudenziali di questa Corte D’Appello. Questa C.S.A.T. ,
esaminato il referto di gara la delibera del G.S. e il reclamo così come proposta ritiene che
quest’ultimo vada accolto dal momento che nel comportamento tenuto del sig. Ciaramella Andrea
non si ravvisa né minaccia né violenza per cui il provvedimento del G.S. appare estremamente
severo. P.Q.M.
la Corte Sportiva D’Appello Territoriale.
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Ciaramella Andrea,
allenatore della soc. Frattese, che viene squalificato sino a tutto il 21/10/2018.
Restituire tassa reclamo

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