Il G.S.T. letto il referto di gara e l’allegato allo stesso, rileva quanto segue: al 38° del II tempo in seguito all’assegnazione di un calcio di rigore a favore della società ospitata Granata 1924, il d. di g. veniva accerchiato da circa otto calciatori della società locale Boys Melito, che protestavano ed uno dei quali da dietro, stringeva una mano al collo dell’arbitro per pochi secondi. Mentre il d. di g. cercava di girarsi per individuare il calciatore anzidetto, veniva spinto violentemente all’altezza del costato dal n. 15 della società Boys Melito Raiano Antonio, che entrava in campo dalla panchina (rapp. c.c.). Per effetto di tale episodio, l’arbitro rovinava violentemente al suolo e riportava escoriazioni al gomito ed alla gamba destra oltre che un forte dolore all’altezza del costato, tali da necessitare successivamente il trasporto al pronto soccorso, a mezzo ambulanza, dell’ospedale San Giugliano di Giugliano in Campania (NA), come da referto in atti.
Considerato che non sussistevano più le condizioni ambientali per proseguire la gara, l’arbitro al 40° del II tempo ne decretava la sospensione definitiva e lasciava il campo di gioco all’indirizzo degli spogliatoi accompagnato dai commissari di campo, mentre la forza pubblica presente ristabiliva l’ordine e contattava i sanitari del 118 per l’intervento.
Pertanto, dovendo ascrivere le responsabilità dei fatti suddetti alla società Boys Melito, in
applicazione dell’art. 17 C.G.S.
DELIBERA
di comminare alla società Boys Melito la sanzione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0/3 nonché l’ammenda di € 650,00 per fatto violento estremamente grave da parte di un proprio tesserato nei confronti dell’arbitro, di cui € 150,00 imputabili al calciatore Raiano Antonio, in conformità di quanto sancito dall’art. 19 comma 6 C.G.S. (nuova formulazione) pubblicato sul C.U. n. 75/A del 27.09.11 della F.I.C.G. Per i provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla camicia di gara