€ 2.000,00 SAVOIA 1908 S.R.L. perchè propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi verso le forze dell’ordine; i medesimi al termine dell’incontro facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze.
€ 500,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze.
€ 350,00 JUVE STABIA S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE
AVALLONE SALVATORE (SALERNITANA 1919 S.R.L.)
per condotta non regolamentare in campo durante la gara (espulso).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
VITIELLO LEANDRO (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
BIANCO GIANLUIGI (CASERTANA S.R.L.)
CANCELLOTTI TOMMASO (JUVE STABIA S.R.L.)
MARRUOCCO VINCENZO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)