Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo
ritualmente proposto dalla società Polisportiva Bisaccese con il quale quest’ultima ha censurato la
posizione irregolare ai fini disciplinari del calciatore della società Gesualdo sig. Caloia Michele
(nato il 9/12/2000) per non aver lo stesso scontato la squalifica di n.1 gara effettiva inflittagli da
questo Giudice con C.U. n. 100 del 14/3/2019 pag. 1963 nella gara Football Club Avellino –
Gesualdo dell’11/3/2019 del Campionato Regionale di Attività Mista; effettuata l’attività istruttoria
è emerso che il calciatore in parola effettivamente non ha scontato tale squalifica essendo stato
inserito in distinta di gara in tutte le gare disputate nel Campionato di Promozione (avendo il
Gesualdo rinunciato alla partecipazione del campionato Regionale Under 19 Elite) dalla società
Gesualdo ed anche in quest’ultima oggetto di reclamo (ossia dalla prima gara di Campionato
dell’8/9/2019 a Gesualdo – Pol. Bisaccese del 2/2/2020); per completezza si segnala che il
calciatore Caloia Michele è stato altresì inserito in distinta di gara nella partita San Vitaliano –
Gesualdo del 3/11/2019 che non ha mai avuto inizio a causa dell’impraticabilità del terreno di
gioco dovuta al mal tempo (recuperata in data 13/11/2019, anche qui presente in distinta di gara);
la censura prospettata dalla reclamante per quanto sin qui esposto si rivela fondata, in quanto
l’art. 21 comma 2 CGS prescrive espressamente che ”la squalifica non si considera scontata ove il
calciatore in corso di squalifica venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in
campo”. PQM, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi
dell’art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 69 del 6/2/2020, pag. 1376, di questo
C.R. Campania DELIBERA di infliggere alla società Gesualdo la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0/3, in favore della società Pol. Bisaccese; di infliggere al dirigente
accompagnatore della società Gesualdo sig. D’Adamo Elio l’inibizione fino al 5/3/2020; di infliggere
alla società Gesualdo l’ammenda di euro 100,00, per aver inserito in distinta di gara e fatto
disputare le stesse al calciatore in corso di squalifica; di squalificare il calciatore Caloia Michele per
una gara effettiva; dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva, ove versato.
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