GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
RECLAMO ROCCHESE /GARA SANTA MARIA LA CARITÀ / ROCCHESE DEL 27/09/15
Il G.S.T., letto il ricorso ritualmente preannunciato e proposto, lette altresì le contro deduzioni inviate
dalla società Santa Maria La Carità, letti gli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti
rileva che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante lamenta
la partecipazione alla gara de qua, del calciatore Gargiulo Raffaele (nato il 30.03.1998) alla gara in
epigrafe, sebbene fosse in corso di squalifica, come pubblicato sul C.U. del C.R.C. S.G.S. n.77
dell’11.6.2015 pag. 1232, per recidiva in ammonizione, (1 gara di squalifica), allorquando militava
nella società GE.CA., ed essendo tale sanzione relativa all’ultima gara di campionato, non avrebbe
scontato la gara di squalifica. La reclamante rappresentava che il calciatore Gargiulo Raffaele (nato
il 30.03.1998), avendo cambiato società di appartenenza, ai sensi dell’art. 22 comma VI CGS
avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della nuova società di appartenenza.
Il calciatore in questione, lamenta la reclamante, pur non avendo partecipato alla gara del
12.09.2015 tra Alfaterna e S. Maria La Carità, era inserito in distinta di gara della società S. Maria
La Carità, la reclamante adduceva che la sola presenza in panchina del citato calciatore nella gare
successive non consentisse al calciatore di scontare la squalifica residua di una gara e avesse
ancora da scontare una giornata di squalifica. Rilevata la presenza in campo del calciatore Gargiulo
Raffaele (nato il 30.03.1998) nella gara S. Maria La Carità – Pro Pagani del 19.09.2015, il suo
impiego nel corso della gara de qua sarebbe da considerarsi irregolare ai fini disciplinari. Per tale
motivo chiedeva la vittoria della gara ex art. 17 C.G.S..
Il G.S.T. rilevato che: il calciatore Gargiulo Raffaele (nato il 30.03.1998), a seguito della sanzione di
squalifica per una gara inflitta a seguito della gara del 7.6.2015 come pubblicato sul C.U. del CRC
S.G.S. n.77 del 11.6.2015 pag. 1232, per recidiva in ammonizione, (1 gara di squalifica),
allorquando militava nella società GE.CA, e quest’ultima società non ha disputato ulteriori gare nel
corso della stagione 2014/2015; rilevato che il su indicato calciatore risulta inserito in distinta di gara
della società Santa Maria la Carità per la gara del 12.09.2015 al n. 16, pur non partecipando alla
gara, non può considerarsi ancora scontata la giornata di squalifica; così come per la successiva
gara del 19.09.2015, S Maria La Carità – Pro Pagani del 19.09.2015, risulta inserito nella distinta di
gara della società S. Maria La Carità al n. 7.
Per tutto quanto sopra, rilevato che il calciatore Gargiulo Raffaele (nato il 30.03.1998) non ha
scontato la gara di squalifica inflitta nel corso della stagione 2014/2015, come sopra riportata, ed ai
sensi dell’art. 22 comma III CGS versa in posizione irregolare agli effetti disciplinari,
DELIBERA
in accoglimento del reclamo di infliggere, ai sensi dell’art. 17 CGS, alla società Santa Maria
La Carità la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, manda gli atti
al Commissario pro tempore del C.R.C. per gli opportuni provvedimenti. Nulla per la tassa
non versata.
GARE DEL 10/10/2015
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
Euro 420,00 VIGOR CASTELLABATE
Durante gli ultimi minuti del primo tempo, propri sostenitori attingevano con sputi e sabbia l’a.a., inoltre gli
lanciavano contro, senza colpirlo, una bottiglietta di plastica (R.a.a.a.e c.c.)
Euro 300,00 POL. SANTA MARIA CILENTO
Durante il primo tempo, propri sostenitori facevano esplodere n 2 petardi, inoltre all’inizio del secondo tempo
facevano esplodere n 3 petardi (R.a.e c.c.)
Euro 200,00 COSTA D AMALFI
Durante tutta la gara, propri sostenitori ingiuriavano la terna arbitrale, inoltre al 31′ del secondo tempo un
sostenitore lanciava in campo un ombrello senza colpire l’a.a. (R.a.a.)
Euro 180,00 REAL S.FELICE A CANCELLO
Propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano al d.d.g. frasi ingiuriose e minacciose. A fine gara, alcuni
sostenitori locali danneggiavano l’auto dell’arbitro, regolarmente consegnata al dirigente locale e parcheggiata
all’interno della struttura sportiva. Obbligo risarcimenti danni se documentato da quantificare da parte del
C.R.C.
Euro 50,00 ECLANESE 1932 CALCIO
Assenza Forza Pubblica
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 9/11/2015
BUONCERVELLO FERDINANDO (G. CAROTENUTO)
MALLARDO RAFFAELE (VIRTUS AVELLINO 2013)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 9/11/2015
GATTO PIETRO (VIGOR CASTELLABATE)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 9/11/2015
SELLITTI PRISCO (ALFATERNA) MATARANGOLO ANTONIO (BISACCESE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CAUCEGLIA ANTONIO (VIGOR CASTELLABATE)
A gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una testata al volto.(R.a.e a.a.)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ARINIELLO MANUEL PASQUALE (BISACCESE) SANTORO ENRICO (REAL S.FELICE A CANCELLO)
PALMA ROBERTO (VIRTUS GOTI 97)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RUOCCO VINCENZO (CANNALONGA) SANTUCCI GIORGIO (CLUB PONTE 98)
BELLOFATTO DENIS (ECLANESE 1932 CALCIO) CALISE ANIELLO ANTONIO (FLORIGIUM)
CITRO MICHELE (PANDOLA 2010) GARGIULO AGOSTINO (PUTEOLANA 1909)
D AURIA MIRKO (REAL POGGIO DE MARINIS) AMATO ANTONIO (REAL S.FELICE A CANCELLO)
NAPPI ANIELLO (RINASCITA U.S.VICO) SCOZZAFAVA DARIO (VILLA LITERNO)
GARE DELL’11/10/2015
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 380,00 BAIANO
Durante la gara propri sostenitori, facevano esplodere 5 petardi e lanciavano in campo pietre.(R.a.)
A CARICO DIRIGENTI
AMMONIZIONE E DIFFIDA
SGAMBATI LUCA (BAIANO)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PETRICCIONE VINCENZO (VIS AFRAGOLESE 1944)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
MARTONE FABIO (SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
Dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre usciva dal terreno di gioco, colpiva con una
testata al volto, un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue dallo zigomo.(R.a.)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DELLO IACOVO DANIELE (AUDAX CERVINARA 1935) SALZANO FABIO (SALERNUM BARONISSI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RASTIELLO ANTONIO (BAIANO) ABBATE MICHELE (S.S. NOLA 1925)
PACIELLO FRANCESCO (SALERNUM BARONISSI) MONACO GENNARO (SANTA MARIA LA FOSSA)
NEVOLA GIOVANNI (SOLOFRA) MARZULLO GIUSEPPE (SPORTING ACCADIA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
LOASSES GIOVANNI (ORATORIO DON GUANELLA)
A fine gara, rivolgeva espressione ingiuriose al d.d.g., inoltre tirava il braccio dell’arbitro, nel mentre questi
stava per estrarre il cartellino rosso, assumendo, nel contempo atteggiamento e linguaggio minaccioso.