
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ORLANDINA A.S.D. – COMPRENSORIO MONTALTO UFF Il Giudice Sportivo,
– esaminati gli atti di gara
Rilevato:
– che un gruppo di sostenitori della società Orlandina, al momento dell’ingresso sul terreno di gioco delle squadre, rivolgeva, urlando, ai calciatori della propria squadra, presenti in numero di 7, espressioni dal contenuto gravemente minaccioso ed intimava loro di abbandonare il terreno di gioco, paventando in caso contrario, gravissime conseguenze per la incolumità fisica degli stessi.
– che il comportamento di detti sostenitori induceva il capitano della squadra ospitante ad abbandonare il terreno di gioco, in tal modo facendo venir meno il numero minimo di calciatori e determinando la conseguente sospensione della gara al 1º minuto di gioco.
– che la estrema gravità dei fatti appare sintomatica della assenza nei sostenitori della squadra ospitante dei principi sanciti dall’art.1 CGS, ed integra condotta sanzionabile ai sensi dell’art.53 comma 4 N.O.I.F.
PQM
delibera di comminare alla società Orlandina:
1) l’ammenda di E.3000;
2) la sanzione della squalifica del campo per 2 giornate con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse;
3) la perdita della gara con il punteggio di 0-3;
4) la penalizzazione di 1 punto in classifica.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
Euro 1.000,00 TORRECUSO CALCIO Per la indebita presenza di circa 20 persone non autorizzate all’interno dell’impianto sportivo, le quali, nonostante la gara fosse a porte chiuse, in più occasioni rivolgevano espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 3/12/2014
GIANVITO FILIPPO (TORRECUSO CALCIO)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE
CORINO LUIGI (BATTIPAGLIESE CALCIO SRL)
Allontanato per avere rivolto, con atteggiamento irridente, espressioni gravemente offensive ed irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al medesimo con fare concitato reiterando la propria condotta e profferendo frasi dal contenuto intimidatorio.
SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE
TROCINI BRUNO (S.S. RENDE)
Per proteste nei confronti dell’Arbitro accompagnate da espressione blasfema.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2015
CAMPELLI MARCO (ORLANDINA A.S.D.)
Al primo minuto del primo tempo, in seguito al comportamento minaccioso ed intimidatorio di un gruppo di sostenitori della propria squadra, presente in campo con sette calciatori, abbandonava il terreno di gioco manifestando al Direttore di gara ed ai propri compagni la volontà di non voler più prendere parte alla gara, in tal modo facendo venir meno il numero minimo di calciatori con la conseguente sospensione della gara. Una volta uscito dal terreno di gioco, si dirigeva verso la rete di recinzione al di la della quale erano posizionati i sostenitori della propria squadra raccogliendo da parte degli stessi applausi in senso di approvazione per il gesto compiuto. Giunto nei pressi della rete, la scavalcava e raggiungeva il gruppo di sostenitori locali presenti in quel settore. Dopo circa 3 minuti rientrava nella zona degli spogliatoi e ribadiva al Direttore di gara la volontà di abbandonare la gara. Sanzione così determinata sia in considerazione della eccezionale gravità della condotta del calciatore, che con il proprio comportamento ha dimostrato di condividere pienamente l’operato dei sostenitori amplificandone la portata mediante plateali e sistematiche manifestazioni di adesione, sia in considerazione del ruolo (capitano della squadra) rivestito dal medesimo, ruolo che gli imponeva il dovere di coadiuvare gli Ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara stessa ( art.73, comma 4 NOIF ).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DIMATERA VITO ANTONIO (BATTIPAGLIESE CALCIO SRL)
Per avere colpito, lontano dall’azione di gioco, un calciatore avversario con una testata al volto causando al medesimo intensa sensazione dolorifica. Si rendeva necessario l’intervento dei sanitari e l’allontanamento del calciatore offeso dal terreno di gioco per circa un minuto.
Per avere, a gioco in svolgimento e con il pallone lontano, colpito con una testata un calciatore avversario.
CAREZZA CIRO (PUTEOLANA1902 )
Per avere, a gioco in svolgimento e con il pallone lontano, colpito con una testata un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FEMIA MANUEL (ROCCELLA)
Per essere intervenuto da tergo e con vigoria sproporzionata sulle gambe di un calciatore avversario che si era appena liberato del pallone.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ESPOSITO GENNARO (BATTIPAGLIESE CALCIO SRL)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
VAIRO TOMMASO PIO (MANFREDONIA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
PRETE VITTORIO (ARS ET LABOR GROTTAGLIE)
CORNACCHIA RICCARDO (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)
SICA FRANCESCO (GELBISON VALLO D.LUCANIA)
STRANIERI PIETRO (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)
GALA ANTONIO (GELBISON VALLO D.LUCANIA)
GALLON MATTIA (HINTERREGGIO CALCIO SRL)
D ASCIA GENNARO (TORRECUSO CALCIO)
GALIZIA SALVATORE (TORRECUSO CALCIO)
MONTI VINCENZO (TORRECUSO CALCIO)
WADE NDIAGA (TORRECUSO CALCIO)
LA ROSA FRANCESCO (SORRENTO CALCIO S.R.L.)
BICA BADAN ADRIAN (TIGER)
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