FONDI CALCIO S.R.L. – TURRIS CALCIO A.S.D.
Il Giudice sportivo,
Esaminato il reclamo trasmesso dalla A.P. Turris Calcio ASD a seguito di tempestivo preannuncio con il quale si deduceva la posizione irregolare dei calciatori POMPEI Alessio e D’AGOSTINO Stefano in quanto, secondo le prospettazioni della reclamante, il primo (con matricola 5905823) non sarebbe stato tesserato dalla Fondi Calcio s.r.l., risultando invece svincolato dalla società Frosinone Calcio s.r.l., e il secondo giacché non sarebbe risultato regolarmente tesserato per la Fondi Calcio s.r.l. non essendo alla data del tesseramento decorso il termine previsto dall’art. 114 co. 1 delle NOIF (30 giorni dalla disputa della sua ultima gara come professionista); Viste le controdeduzioni fatte pervenire dalla Fondi Calcio s.r.l. con cui si documenta che il calciatore POMPEI Alessio (matricola 4558883),nato il 25 gennaio 1995 a Velletri ed identificato dall’arbitro con carta di identità n. AU7591057 (allegata
in copia), iscritto nella lista della gara in questione ma con altro numero di matricola, risultava tesserato con la predetta società sin
dal 9 agosto 2014, dovendosi ritenere l’errata attribuzione del numero di matricola un mero errore materiale; Considerate anche
sotto altro aspetto le controdeduzioni dalla Fondi Calcio s.r.l. secondo cui il calciatore D’AGOSTINO Stefano, matricola 3900991,
sarebbe stato tesserato dalla predetta società il giorno 11 novembre 2015, vale a dire 31 giorni dopo l’ultima gara disputata dal
medesimo con società professionistica (nella specie, la gara Messina – Matera del 11 ottobre 2015, valida per la Lega PRO Girone
C); Visti i chiarimenti dell’Ufficio Tesseramento secondo il quale POMPEI Alessio, nato il 25 gennaio 1995, matricola 4558883, risulta
tesserato dalla Fondi Calcio s.r.l. dal 9 agosto 2014 e D’AGOSTINO Stefano, nato il 3 luglio 1992, matricola 3900991, risulta
tesserato dalla medesima società dal 11 novembre 2015; Viste le repliche alle controdeduzioni della Fondi Calcio s.r.l.;
Osserva
Il reclamo non è fondato.
Entrambi i calciatori, dei quali la reclamante ha eccepito la posizione irregolare nella gara in questione, risultano regolarmente
tesserati dalla Fondi Calcio s.r.l. alla rispettiva data di svolgimento.
In particolare, deve ritenersi che abbia preso parte alla gara il calciatore POMPEI Alessio, nato il 25 gennaio 1995, matricola
4558883,regolarmente tesserato appunto dalla reclamata, e non POMPEI Alessio, nato il 20 gennaio 1995, matricola 5905823.
In tal senso depone inequivocabilmente il numero della carta di identità indicato nella lista della Fondi Calcio s.r.l. ai fini del
riconoscimento prima della gara, appunto appartenente al calciatore tesserato dalla medesima.
D’altra parte, quanto alla posizione del calciatore D’AGOSTINO Stefano, lo stesso risulta tesserato dalla medesima società dall’ 11
novembre 2015, dunque oltre il termine minimo previsto dall’art. 114 co. 1 delle NOIF (31 giorni dal 11 ottobre 2015).
P.Q.M.
Delibera:
1) Di respingere il reclamo proposto dall’AP Turris Calcio ASD ed omologa la gara Fondi Calcio s.r.l. – A.P. Turris Calcio
ASD del 15 novembre 2015 con il risultato di 5 -1.
2) Di addebitare la tassa di reclamo.
GARE DEL 6/12/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
TARANTO FOOTBALL CLUB1927 – PROGREDITUR MARCI ISE
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D.PROGREDITUR MARCIANISE avverso l’ esito della gara
indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di
tesserati per quanto in atti.
GARE DEL 5/12/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA
D’ANGELO SALVATORE (CALCIO POMIGLIANO)
Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.
GARE DEL 6/12/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 500,00 ISOLA LIRI S.R.L.
Per avere un numero limitato di propri sostenitori, nel corso della gara, rivolto espressioni irriguardose ed offensive all’indirizzo del
Commissario di campo e della Lega. Per mancanza del tabellone delle sostituzioni. ( R CdC )
Euro 300,00 POTENZA CALCIO
Per avere propri sostenitori fatto esplodere un petardo nel settore loro riservato. Sanzione così determinata in considerazione della
idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 7/ 1/2016
COPPOLA CIPRIANO (CITTA DI GRAGNANO)
Allontanato per proteste nei confronti della Terna Arbitrale, nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva ad un A.A. espressioni
estremamente triviali. Reiterava la condotta al termine della gara profferendo all’indirizzo dell’Arbitro espressioni gravemente
ingiuriose. Sanzione così determinata in considerazione della sosta del campionato per le festività Natalizie
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 16/12/2015
PARISI SEBASTIANO (CITTA DI SCORDIA)
Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DEL DUCA PIETROMARIA (SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN)
Per aver colpito con un pugno un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MELONI GIUSEPPE (FONDI CALCIO S.R.L.)
Per avere, in reazione ad una spinta di un calciatore avversario. messo le mani sul viso di quest’ultimo spintonandolo a sua volta e
facendolo cadere a terra.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SICIGNANO PIETRO (CAVESE 1919)
Per aver fermato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.
MANETTA MARCO (ISOLA LIRI S.R.L.)
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo
MILANI SIMONE (SAN SEVERO)
Per intervento falloso su di un calciatore avversario in azione di gioco.
CIRILLO DANIELE (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)
Per aver fermato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MARTONE SAVINO (CITTA DI GRAGNANO)
MAIMONE SALVATORE (CITTA DI SCORDIA)
CONTI CHRISTIAN (VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GUASTAMACCHIA ANTONIO (AVERSA NORMANNA S.R.L.)
LA MONICA GIUSEPPE (CITTA DI GRAGNANO)
CELIENTO MARZIO (FRATTESE S.R.L.)
FOGGIA CIRO (CITTA DI GRAGNANO)
D AMICO PAOLINO (DUE TORRI)
CAPALDO MIRKO (FRATTESE S.R.L.)
ASSENZIO CANDELORO (NOTO)
DI CAPUA FERDINANDO (POL. SARNESE 1926 ARL)
GIARDINA GIOACCHINO (SPORTCLUB MARSALA 1912SRL)
MONTALDI ANIBAL DANIEL (VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO)
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