GST – Una vittoria a tavolino nel girone B di Promozione, il testo della decisione e la classifica aggiornata

GARA DEL 25/10/2020 MANOCALZATI – FOOTBALL CLUB AVELLINO
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, letto il preannuncio ed il reclamo
presentati nei termini dalla Società Football Club Avellino, con il quale la predetta società ha lamentato
che la società Manocalzati ha fatto partecipare alla gara in epigrafe il Sig. Cissè Ibrahima (nato
1.1.1999), in quanto gravato di una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione (quinta
infrazione) giusto provvedimento in C.U. del Comitato Regionale Campania n. 81 del 5.3.20, pag. 1542,
senza aver scontato la predetta squalifica a causa della sospensione dei campionati; rilevato che è stata
effettuata da parte della segreteria del GST rituale comunicazione della presente decisione alle Società
ex art. 67 CGS, comma 6; effettuati gli opportuni accertamenti si è rilevato, sia che la squalifica doveva
essere scontata alla 1^ giornata di Campionato 2020/2021 ovvero nella gara disputata il 4/10/2020
ossia Baiano – Manocalzati, gara nella quale il predetto calciatore Cissè Ibrahima dagli atti ufficiali di
gara risulta inserito nella distinta (con il ruolo di capitano), per cui si è avuta la conferma che il ricorso è
fondato in quanto le successive gare che di seguito si riportano Manocalzati – Gesualdo (11/10/2020) e

San Vitaliano – Manocalzati (8/10/2020) risultano rinviate d’ufficio e quindi il calciatore in parola
avrebbe dovuto scontare la squalifica proprio nella gara oggetto di reclamo. P.Q.M., questo GST, a
scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 37 del 29.10.2020,
accoglie il reclamo, per i motivi di cui sopra, e, per l’effetto, commina alla società Manocalzati la
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in favore della società Football Club
Avellino; commina la squalifica per una giornata al Sig. Cissè Ibrahima (nato 1.1.1999); commina al
dirigente accompagnatore della Società Manocalzati, Sig. Bruno Ennio, la squalifica, anziché l’inibizione
temporale in quanto la stessa non può essere scontata data la novella sospensione dei campionati
disposta con C.U. n. 37 del 27.10.20, per n. 2 giornate; dispone la restituzione del contributo di accesso
alla giustizia sportiva in favore della reclamante.

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Promozione Campania Girone B – Classifica e Risultati

Football Club AvellinoManocalzati Calcio
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