ISTANZA DELLA SOCIETÀ S.S. NOLA CALCIO 1925
Il Commissario Straordinario,
rilevato che:
– In data 14.01.2016, a pagina 1321 del Comunicato Ufficiale n. 66 (all.) veniva pubblicata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara Juve Pro Poggiomarino – Real Maceratese del 9.1.2016 con la quale, a seguito del volontario ritiro della prima da ogni competizione, il medesimo Giudice Sportivo Territoriale così Deliberava “…. Rilevato infine che la rinuncia si è verificata durante il girone di ritorno, tutte le gare della Società Juve Pro Poggiomarino ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore della società con la quale essa avrebbe dovuto disputare la rispettiva gara fissata in calendario…”.;
– Detta decisone restava inoppugnata e nessuna “segnalazione” né da parte dello stesso Giudice Sportivo Territoriale né da parte di terzi perveniva al Comitato;
– In data 5 aprile 2016, la Società ASD S.S. Nola 1925 ha inoltrato al Commissario Straordinario una “istanza” con la quale si richiedeva la “rettifica” della classifica, in considerazione della presunta erroneità della sopra richiamata decisione del 14.01.2016;
– Il Commissario Straordinario riscontrava l’istanza con nota del 7 aprile 2016, evidenziando alla Società ASD S.S. Nola 1925 che nella fattispecie concreta si trattava di un provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale e, pertanto, nell’autonomia che caratterizza gli Organi della Giustizia Sportiva nessun intervento poteva essere consentito all’Organo di Gestione del Comitato;
– Alla risposta del Commissario Straordinario, in data 11 aprile 2016, faceva seguito una nuova lettera della Società ASD S.S. Nola 1925, peraltro inoltrata direttamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Giudice Sportivo Territoriale avv. Gaetano Annella, con la quale si chiedeva espressamente al Giudice Sportivo Territoriale di “confermare” se aveva adottato realmente la Delibera pubblicata il 14.1.2016;
– All’esito di detta comunicazione della Società ASD S.S. Nola 1925, il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Gaetano Annella, inoltrava al Commissario Straordinario Dott. Paolo De Fiore, una comunicazione con la quale si trasmetteva “la Delibera originaria di cui all’oggetto debitamente sottoscritta dall’avv. Filippo Pucino, Sostituto Giudice Sportivo da anni delegato in materia”;
– Con la medesima comunicazione, inoltre, veniva indicata una “dichiarazione del rag. Giovanni Altobelli”, non allegata, che a dire dell’avv. Gaetano Annella, attesterebbe la “originarietà” della nuova (e diversa) delibera adottata;
– In data 14.4.2016 il dipendente del Comitato Regionale Campania addetto alla digitazione dei provvedimenti di Giustizia Sportiva, signor Antonio De Luca, ha inoltrato al Commissario Straordinario una comunicazione con la quale si conferma invece che la delibera pubblicata nel citato C.U. n° 66 del 14.1.2016 a pag. 1321 è quella a suo tempo consegnatagli, con una pen drive, dal Giudice Sportivo;
– In data 14.04.2016, a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente Commissario Straordinario, Dott. Paolo De Fiore, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, come da Comunicato Ufficiale n. 291, nominava il Dott. Cosimo Sibilia nuovo Commissario Straordinario del C.R. Campania;
– In data 15.4.2016, alle ore 19,27 l’indicato Giudice Sportivo Territoriale Avv. Gaetano Annella ha inoltrato, dal suo Studio, un telefax indirizzato al Commissario Straordinario Dott. Cosimo Sibilia, nel frattempo nominato dal C.D. della Lega Nazionale Dilettanti in sostituzione del Dr. De Fiore con il quale sollecita la immediata pubblicazione della nuova e “rettificata” Delibera a firma del Sostituto Giudice Sportivo Territoriale Avv. Filippo Pucino.
Considerato che dalla ricostruzione cronologica dei fatti emerge la necessità di un esame approfondito della questione in primo luogo da parte della Procura Federale e, per quanto di competenza, da parte della Commissione di Garanzia e per quanto di competenza del Presidente Federale;
Considerato che le evidenti anomalie procedimentali che hanno caratterizzato la vicenda impongono l’accertamento dei fatti prima di adottare qualsiasi decisione
tanto premesso
dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, alla Commissione di Garanzia della F.I.G.C. e al Presidente Federale riservandosi, all’esito, l’adozione di ogni eventuale ulteriore provvedimento.
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