Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, al 39° del
secondo tempo, attinto con alcuni sputi i componenti della panchina aggiuntiva avversaria
costringendoli a ripararsi sotto la panchina principale; per avere inoltre suoi sostenitori, al 23° del
secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica verso un calciatore della squadra avversaria
senza colpirlo; recidiva specifica reiterata; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in
relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le
Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.