€ 1.500,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano in modo reiterato e coordinato cori offensivi verso un calciatore della squadra avversaria.
€ 1.500,00 PAGANESE CALCIO 1926 SRL perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze; per aver causato breve ritardo sull’orario d’inizio della gara.
€ 1.500,00 SALERNITANA 1919 S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi, alcuni dei quali lo raggiungevano alle spalle e spruzzi d’acqua che lo raggiungevano in una occasione.
€ 1.000,00 JUVE STABIA S.R.L. perchè propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso il Presidente Federale.
€ 1.000,00 SAVOIA 1908 S.R.L. per indebita presenza negli spogliatoi, durante l’intervallo della gara, di persona non autorizzata; perchè un proprio tesserato nell’intervallo della gara danneggiava la porta dello spogliatoio (obbligo risarcimento danni, se richiesto).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IDDA RICCARDO (CASERTANA S.R.L.)
per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
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