avverso la sanzione della squalifica per 1
giornata effettiva di gara inflitta al reclamante
seguito gara Udinese/Napoli del 3.4.2016
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff.
n. 194 del 5.4.2016)
La C.S.A. visti gli artt. 19 e 21 comma 1
C.G.S., RESPINGE
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