Prom.D: accolto il reclamo del San Vito Positano, vittoria a tavolino contro il San Sebastiano

GARA DEL 23/10/2021 SAN SEBASTIANO F.C. – SAN VITO POSITANO 1956
Il Sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla
società San Vito Positano 1956, con cui quest’ultima ha censurato l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe
del calciatore della società San Sebastiano F.C., sig. Pezzella Vincenzo (nato il 8/1/1999), il quale, in tesi della
reclamante, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua, in quanto non avrebbe scontato la squalifica
inflittagli giusta C.U. n.31 del 15/10/2020; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni;
effettuati i necessari accertamenti presso gli uffici di questo C.R. Campania, è emerso, innanzitutto, che il
calciatore in parola è stato squalificato per n.2 giornate di gara, giusta C.U. citato dalla reclamante (cfr. pag. 499);
la prima giornata di squalifica è stata scontata nella 4 giornata del Campionato di Promozione S.S. 2019/2020
(essendo stata la giornata precedente rinviata e non recuperata) nella gara Edilmer Cardito – A.C. Sant Antonio
Abate (dove il calciatore ha militato all’epoca dei fatti); successivamente, è intervenuta la straordinaria
sospensione dei campionati per emergenza covid 19, giusta C.U. n.37 del 27/10/2020; nelle more, il calciatore
Pezzella è passato alla società San Sebastiano F.C. con cui avrebbe dovuto scontare (ex art 21 comma 7 C.G.S.)
la residua giornata di squalifica alla prima gara utile, verificatasi il 19/09/2021; in tale gara, invece, il Pezzella

risulta inserito in distinta con la maglia n. 1; parimenti dicasi per le successive gare disputate dalla società San
Sebastiano F.C. contro Santa Maria la Carità il 25/09/2021, Uc Givova Capri Anacapri il 2/10/2021, Viribus Unitis
il 9/10/2021, Victoria Marra il 16/10/2021, laddove il calciatore, dall’esame dei referti e delle distinte di gara, risulta
avervi partecipato, pur dovendo ancora scontare una giornata di squalifica; avendo il medesimo calciatore
Pezzella, infine, partecipato anche alla gara oggetto di reclamo, risulta confermata la sua posizione irregolare ai
fini disciplinari, ragione per la quale il reclamo si palesa fondato. PQM dato atto della rituale comunicazione alle
società a norma dell’art. 67 comma 6, C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U. 49 del 28/10/2021
pag.431, delibera di accogliere il reclamo e per lo effetto: A) di infliggere alla società San Sebastiano F.C. la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante
; B) di infliggere alla
società San Sebastiano F.C. l’ammenda di euro 125,00 per i fatti di cui in narrativa; C) di infliggere al dirigente
accompagnatore della società San Sebastiano F.C. sig. Ardolino Saverio la inibizione fino al 18/11/2021; D) di
infliggere al calciatore Pezzella Vincenzo la squalifica di n.1 giornata effettiva (da aggiungersi a quella residua per
un totale di due gare effettive); nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
QUI la classifica aggiornata

San Vito PositanoSan Sebastiano Football Club
TRAMITE APP, TRAMITE WHATSAPP O TELEGRAM ? SCEGLI TU COME VISUALIZZARE/RICEVERE GRATUITAMENTE NOTIZIE, RISULTATI (LIVE E FINALI), CLASSIFICHE E ALTRO DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE CLICCANDO SU UNO DEI TRE RIQUADRI IN BASSO ↓