GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
RECLAMI PRO PAGANI E BARANO GARA PRO PAGANI – ROCCHESE DEL 12/9/2015 E
ROCCHESE – BARANO DEL 19/9/2015
Il G.S.T., preliminarmente letti i reclami, ritualmente presentati, dalle società Pro Pagani e Barano
per le rispettive gare disputate contro la società Rocchese relativi alla presunta posizione irregolare,
agli effetti disciplinari, del calciatore, Mandara Andrea nato il 11.06.1996, ne dispone la riunione
avanti a sé per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Nel merito degli stessi rileva che sono fondati e pertanto meritevoli di accoglimento.
Le società reclamanti si dolgono che il calciatore Mandara Andrea nato l’11.06.1996 abbia
partecipato alle gare de qua in posizione irregolare ai fini disciplinari, poiché nella scorsa stagione
calcistica, allorquando militava nella squadra Rocchese, Campionato Regionale di Attività Mista,
veniva sanzionato con tre giornate di squalifica, come pubblicato sul C.U. 98 del C.R. Campania del
09.04.2015 pag. 2090, e pertanto non avendo ancora scontato una gara di squalifica residua nella
competizione de qua, chiedeva la punizione sportiva della perdita delle rispettive gare ai sensi
dell’art. 17 C.G.S..
La doglianza è fondata. Il calciatore Mandara Andrea nato il 11.06.1996, a seguito della sanzione
inflitta, come pubblicato sul CU 98 C.R. Campania del 09.04.2015 pag. 2090, non ha disputato due
gare di campionato di Attività mista Rocchese – Pro Pagani del 12.4.2015 e Alfaterna – Rocchese
del 19.4.2015, allorquando terminava la competizione, e pertanto non aveva scontato ancora la
residua gara di squalifica come sopra riportato.
Nel caso che ci occupa, il calciatore Andrea Mandara nella stagione in corso ha la facoltà di
partecipare nella competizione di Attività Mista in qualità di fuori quota, ed ai sensi dell’art. 22
comma III CGS, in virtù del principio della “separazione delle sanzioni” l’esecuzione della prefata
sanzione va scontata nel corso della competizione di Attività Mista, per scontare la pena inflitta in
gare omogenee e tipo logicamente corrispondenti.
Tale principio non è applicabile però al caso in specie, non essendo ancora iniziato il campionato di
attività mista regionale, perchè “il principio di effettività deve intendersi, nella prospettiva della
efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell’ordinamento federale, la sua
applicazione va mantenuta ferma anche nel’ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate,
cioè tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al
campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel
senso prima indicato. Ed infatti deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento
federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che
nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva
rispetto a quella della stagione precedente da cui traesse origine la squalifica di fungere da
strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che
deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio. ” (cfr. C.U. n. 12/Cf 2003/2004)
Di conseguenza, non essendovi carattere di omogeneità tra la gara della passata stagione (Attività
Mista) in cui il calciatore de quo è stato sottoposto a sanzione disciplinare, e le gare attuali, la
residua giornata di squalifica andava scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società
attuale di appartenenza del calciatore, pertanto ai sensi dell’art. 19 comma VI C.G.S., la sanzione
riportata da Mandara Andrea nato il 11.06.1996, nell’ambito del campionato Attività Mista
2014/2015, per la parte residua che non è stata scontata nella stagione sportiva in cui è stata
irrogata, deve essere scontata nella stagione in corso, e pertanto la partecipazione del calciatore
Mandara Andrea, nato l’11.06.1996, alle gare in epigrafe è da considerarsi irregolare agli effetti
disciplinari. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalle società Pro pagani e Barano Calcio, di infliggere
a carico della società Rocchese, la punizione sportiva della perdita di entrambe le gare Pro
Pagani – Rocchese del 12.09.2015 e Rocchese – Barano del 19.9.2015, con il punteggio di 0-3,
dispone la trasmissione degli atti al Commissario Straordinario p.t. del C.R. Campania,
Paolo De Fiore per gli adempimenti del caso. Nulla per la tassa non versata.
GARE DEL 3/10/2015
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
Euro 360,00 GROTTA 1984
Propri sostenitori, dal 39′ del primo tempo fino al termine della gara, attingevano l’a.a. con sputi ed urina, e
ingiuriavano la terna arbitrale, gli stessi sostenitori, al 38′ del secondo tempo, colpivano con calci la rete di
recinzione.
Euro 200,00 AUDAX CERVINARA 1935
Propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, facevano esplodere nº2 petardi sugli spalti ed, al termine del
primo tempo, facevano esplodere un altro petardo sugli spalti (R.c.c.)
Euro 200,00 S.S. NOLA 1925
Propri sostenitori, nel corso della gara, attingevano con sputi un a.a.(R.a.a.)
Euro 150,00 CICCIANO
Propri sostenitori, al 32’del secondo tempo, lanciavano sul terreno di gioco, tre fumogeni senza arrecare danni
a persone o cose.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 2/11/2015
PEZZILLO FRANCESCO (CICCIANO)
CONTE ANDREA (COMPRENSORIO ATELLANO)
AMMONIZIONE E DIFFIDA
SIMEONE ALESSANDRO (CLUB PONTE 98) MALLARDO RAFFAELE (VIRTUS AVELLINO 2013)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 2/11/2015
MELE LUIGI (SAN VITALIANO)
GRAGNANIELLO CARMINE (SANGENNARESE)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 2/11/2015
MASECCHIA GIOVANNI (JUVE PRO POGGIOMARINO)
MARTINO ALESSIO (VIRTUS GOTI 97)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MONTAPERTO SALVATORE (CICCIANO) CALABRESE DOMENICO (GROTTA 1984)
ABATE ALFONSO (PICCIOLA) AVINO DARIO (SANGENNARESE)
DE SIO CRISTIAN (SOLOFRA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MIELE ANIELLO (CIMITILE)
KADAM ALICE (NUOVA ISCHIA)
DI MAIO MARIO (GALAZIA 1997)
NDIAYE MOULAYE (GALAZIA 1997)
LIGUORI ORLANDO (PANDOLA 2010)
MANGIAPIA ANTONIO (QUARTOGRAD)
ARNESE FRANCESCO (REAL POGGIO DE MARINIS)
FERRARA CRISTIAN (REAL PONTECAGNANO FAIANO)
D AGOSTINO FRANCESCO (SAN VITALIANO)
IANNELLI FABIO (U.S. POSEIDON 1958)
VERRIOLA ALFREDO (VIGOR CASTELLABATE)
PATRICELLI DONATO (VITULA F.C.)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
TRANI LUIGI (NUOVA ISCHIA)
Nel corso del secondo tempo, non visto ne dall’arbitro, ne dall’assistente, rivolgeva gesti volgari al pubblico, reiterava gli stessi gesti anche al c.c. (R.c.c.)
GARE DEL 4/10/2015
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 60,00 SANTA MARIA LA FOSSA
Propri sostenitori, al 3′ del secondo tempo, rivolgevano frasi ingiuriose ad un a.a.(R.a.a.)
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3/11/2015
CIOFFI GIUSEPPE (COSTA D AMALFI)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 2/11/2015
PAPA GIOVANNI (SANTA MARIA LA FOSSA)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 3/12/2015
LA ROCCA VINICIO (TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
Veniva allontanato per ingiurie all’arbitro, prima di uscire dal terreno di gioco, ingiuriava anche l’a.a. ad inizio
del secondo tempo, entrato nuovamente nel recinto di gioco, veniva fatto allontanare dall’arbitro, il predetto
mentre si allontanava ingiuriava nuovamente l’a.a. (R.a.a.)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CARPINO ANTONIO (BOYS PIANURESE 2005) CORONELLA FERDINANDO (BOYS PIANURESE 2005)
TARTARO PIETRO (REAL MACERATESE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VISSICCHIO GERARDO (COSTA D AMALFI) VALANZANO SALVATORE (PIMONTE)
SPARACO ANTONIO (REAL MACERATESE CALCIO) PARLATO CATELLO (SANTA MARIA LA CARITA)
VIZZUSO ANTONIO (SASSANO CALCIO) DELUCIA ARNALDO (TAURANO)