Promozione Girone C, accolto il reclamo della Bisaccese. La nuova classifica e il testo integrale della decisione del giudice sportivo.

Promozione Campania Girone C Promozione Campania

LA NUOVA CLASSIFICA, A SEGUIRE IL TESTO INTEGRALE DELLA DECISIONE

|ClubPTGVNSDR
1249122742721129
2243130703327112
323814167373767
423512967342899
522913968254682
6228125643625109
722514265304731
822213565274361
921914459424349
1021812760382970
1121312262273398
1220913957384456
1320913561264840
1420812358343174
1520712360273658
1620514354434649

Gara del 9/10/2022 GESUALDO – POLISPORTIVA BISACCESE (COMUNICATO LND CAMPANIA)
Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente
proposti dalla società Polisportiva Bisaccese rilevato che con l’atto introduttivo è censurata la regolarità della
gara in epigrafe per aver la società reclamata U.S. Gesualdo inserito in distinta e impiegato in gara il
seguente calciatore in posizione irregolare ai fini del tesseramento: Diabaka Dylan Baptiste (nato il
18/03/1992); in particolare secondo la reclamante essendo un calciatore straniero in base all’art.40 quater
delle N.O.I.F. egli avrebbe sottoscritto un rinnovo del tesseramento (aggiornamento posizione) in favore
della società U.S. Gesualdo qualche giorno prima della disputa della gara. La data della consegna del tesseramento con firma
elettronica al portale della L.N.D. iscrizioni non determina la decorrenza del tesseramento, infatti essendo il
calciatore comunitario (EE) il suo rinnovo di tesseramento decorrerebbe dalla data di completamento della
pratica, che viene validata con l’inserimento nel tabulato della società U.S.
Gesualdo. Alla data della disputa della gara il tesseramento del calciatore non risultava ancora validato e
pertanto secondo la reclamante ne deriverebbe la posizione irregolare ai fini del tesseramento; ritualmente
evocata la società reclamata ha presentato controdeduzioni con cui ha dedotto l’infondatezza del reclamo

attesa l’applicabilità dell’art. 39 N.O.I.F. a mente del quale il tesseramento decorre dalla data di deposito
della richiesta; l’eccezione non coglie nel segno in quanto alla fattispecie trova applicazione la speciale
disciplina dettata dall’art.40 quater delle N.O.I.F. in forza della quale il tesseramento decorre dalla data di
comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle società interessate che
oggi con la procedura informatizzata coincide con l’approvazione visibile sul portale delle società di
competenza; effettuati i necessari accertamenti il tesseramento del calciatore in questione risulta approvato
in data 10/10/2022 e pertanto avendo partecipato alla gara egli risulta in posizione irregolare; . dato atto
della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell’art. 67, comma 6,
CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante; infligge inoltre alla società
reclamata l’ammenda di euro 150,00;di inibire il dirigente accompagnatore della società U.S. Gesualdo
D’Damo Elio l’inibizione fino al 25/10/2022;al calciatore Diabaka Dylan Baptiste la squalifica per una gara
effettiva; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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