
La Terza sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, si è pronunciata in merito al ricorso proposto dalla società grigiorossa e difesa dall’avvocato Eduardo Chiacchio. E’ stato confermato quanto disposto in primo grado ad eccezione di un accoglimento parziale con riduzione dell’ammenda economica da 4000 a 2000 euro.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.
nell’udienza fissata il 27 gennaio 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo
numero 138/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Angri 1927 in data 23.01.2023,
avverso le sanzioni:
1) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) L’obbligo di disputare due gare in campo neutro a porte chiuse con decorrenza
immediata;
3) l’ammenda di € 4.000,00
inflitte in relazione alla gara U.S. Angri 1927/Portici FBC SSDARL dell’11.01.2023;
uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e il Presidente Armando Lanzione per la società U.S. Angri
1927, l’Avv. Gaetano Aita per la società Portici FBC SSDARL;
sentito l’Assistente n. 1;
ha pronunciato il seguente;
DISPOSITIVO
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad €
2.000,00.
Conferma nel resto.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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