Il Giudice pertanto ha acclarato la posizione irregolare del soggetto indebitamente inserito nella distinta di gara e che ha assunto la funzione di assistente arbitrale di parte.
Premesso quindi che il ricorso è stato ritenuto fondato e dichiarato parzialmente accolto, non si condivide la sanzione irrogata al Lecce, in stridente contrasto con la normativa federale e con quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva in caso di utilizzo in gara ufficiale di soggetto in posizione irregolare.
Ufficio Stampa Casertana FC
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