Ricorso al Tar del Lazio, la Casertana FC conferisce incarico all’avv. Enrico Lubrano

Serie C Girone C

La Casertana FC ha conferito l’incarico all’avv. Enrico Lubrano in
merito al ricorso al TAR del Lazio attraverso il quale impugna la
sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. L’avv. Enrico Lubrano, tra i
più noti esperti di diritto amministrativo e sportivo, lo scorso inverno
è stato fautore del ricorso vittorioso che ha portato alla regolare
disputa di Juventus-Napoli, match che aveva visto inizialmente la
sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione ai danni del club
partenopeo in seguito all’impossibilità di raggiungere la città di
Torino causa isolamento domiciliare per l’intero gruppo squadra.
Contestualmente la Casertana FC coglie l’occasione per ringraziare
l’avv. Francesco Moscatiello e l’avv. Paolo Mancini per la vicinanza e
la professionalità messa al servizio dei colori rossoblu.

L’avv. Enrico Lubrano sintetizza i contenuti del ricorso proposto per la
Società Casertana innanzi al TAR Lazio; il ricorso contiene: I) una
domanda principale, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla
partecipazione al Campionato di Serie C 2021-2022, alla luce della
regolarità della situazione finanziaria ed infrastrutturale: sotto tale
profilo, la Società ha impugnato al TAR Lazio tutti i provvedimenti con
i quali è stata negata l’ammissione al Campionato di Serie C 2021-2022,
evidenziando l’illegittimità degli stessi, laddove non hanno considerato
la regolarità delle situazioni contestate sia alla data del 28 giugno
2021 (prevista dal C.U. n. 253), sia comunque alla data del 15 luglio
2021, alla luce degli ulteriori adempimenti oggettivamente idonei a
superare ogni dubbio sulla regolarità della propria posizione; sotto
tale profilo, la Società impugna cautelativamente anche il C.U. n. 253
(normativa di fonte secondaria) – laddove impone il termine del 28
giugno 2021 e indica l’irrilevanza di eventuali successivi adempimenti,
comunque anteriori alla pronuncia delle Commissioni competenti, avvenuta
in data 14 luglio 2021, ed alla emanazione del provvedimento finale da
parte del Consiglio Federale, avvenuta in data 15 luglio 2021 – in
quanto in violazione dell’art. 12 della legge n. 91/1981 (norma di fonte
primaria), che conferisce alle Federazioni il potere di controllo
sull’equilibrio finanziario delle Società al solo fine di garantire il
regolare svolgimento dei campionati: la previsione di un termine
anticipato (al 28 giugno 2021) rispetto al termine naturale di
conclusione del procedimento (emanazione del provvedimento del Consiglio
Federale, avvenuta in data 15 luglio 2021) si pone, infatti, oltre che
in palese contrasto con la normativa richiamata (art. 12 legge n.
91/1981), anche con i principi generali del Diritto Europeo di
ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e giustificazione;

II) una domanda subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento
comunque (anche in caso di rigetto della domanda principale) del proprio
titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie C anche dalla
successiva stagione (o, in via ulteriormente subordinata, al Campionato
di Serie D): sotto tale profilo, la Società ha impugnato l’art. 52 delle
NOIF della FIGC, che prevede illegittimamente la automatica perdita del
titolo sportivo quale conseguenza del diniego di ammissione al
Campionato per una singola stagione per profili relativi ad aspetti
finanziari e/o infrastrutturali meramente contingenti; tale disciplina
(anche essa di fonte secondaria) si pone, infatti, in violazione del
diritto di impresa della Società sportiva, tutelato dall’art. 41 della
Costituzione, in quanto pone in essere una illegittima espropriazione (a
zero euro) del titolo sportivo, che, per giurisprudenza dello stesso
Giudice Amministrativo, costituisce l’avviamento della Società Sportiva,
ovvero la componente aziendale di maggiore rilevanza nell’ambito
dell’impresa sportiva; l’impugnazione delle norme dell’ordinamento
sportivo innanzi al Giudice Amministrativo si giustifica in ragione del
loro carattere di fonte secondaria, che consente al Giudice
Amministrativo di accertarne l’illegittimità e, in tale caso, di
disporne l’annullamento, laddove le stesse si pongano (come nel caso in
questione) in violazione dei principi sanciti da norme di fonte
sovraordinata del Diritto Europeo e del Diritto Nazionale, come
pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa nazionale
e dalla giurisprudenza europea”

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