GARA DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE
“JUNIOR SAN CIPRIANO 2005 – AMOROSI”
STADIO ”A. CANADA” DI CERVINARA – DOMENICA 12 GIUGNO 2016 – ORE 16.30
In ordine al Campionato di Seconda Categoria 2015/2016, la gara di spareggio per la determinazione della prima classificata del girone A: “JUNIOR SAN CIPRIANO 2005 – AMOROSI”, sarà disputata domenica 12 giugno 2016, allo stadio “A. Canada” di Cervinara (AV), con inizio alle ore 16.30.
Nell’ipotesi di parità, al termine della gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”.
L’organizzazione della gara sarà curata dal C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.
Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.
Ciascuna società rispetterà i propri colori sociali. Nell’ipotesi di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata (determinata a seguito di sorteggio effettuato presso la sede del C.R. Campania).
Di seguito le decisioni della Giustizia Sportiva che hanno portato le due squadre a terminare il campionato a pari punti:
GARA AMOROSI – AGROCALENO DEL 6/2/2016
Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, rilevato che questa Giustizia Sportiva, con delibera pubblicata sul C.U. n. 80 del 25/2/2016, decideva di trasmettere gli atti relativi alla gara in oggetto, alla Procura Federale potendosi ravvisare una ipotesi di illecito sportivo; considerato che la Procura Federale, con nota datata 7/6/2016, pervenuta a questa Giustizia Sportiva in data 8/6/2016, precisava tra l’altro, che, ex art. 41 del CGS, comma 2, la competenza a conoscere di fatti di eventuale illecito sportivo è attribuita in primo grado ai Tribunali Federali e che, comunque, fra le sanzioni normativamente previste in caso di accertamento di illecito sportivo, non è ricompressa la perdita della gara “a tavolino”; rilevato che con la predetta nota la Procura Federale evidenzia che, l’eventuale verifica in senso positivo dell’ipotesi di illecito sportivo prospettata da questa Giustizia Sportiva, non appare influente ai fini della omologazione per cui rimetteva gli atti a quest’ultimo per le decisioni di competenza; considerato che dall’esame del referto di gara si rileva che la società Agrocaleno iniziava la gara con soli 11 calciatori, oltre il dirigente che svolgeva le mansioni di assistente dell’arbitro; rilevato che nel corso della gara l’arbitro allontanava dal terreno di gioco l’assistente di parte ed un calciatore, entrambi della società Agrocaleno, e contestualmente n. 3 calciatori, tutti appartenenti a quest’ultima società, abbandonavano volontariamente il terreno di gioco obbligando il direttore di gara a sospendere definitivamente la stessa per inferiorità numerica dal momento che un calciatore dei sette rimasti avrebbe dovuto assumere le mansioni di assistente di parte; rilevato che al momento dea sospensione definitivamente il punteggio della gara era di 10-0 a favore della società Amorosi; tutto ciò premesso, letto la regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio nonché l’art. 17 del CGS;
DELIBERA
- a) di infliggere alla società Agrocaleno la punizione sportiva della perdita della gara per 10-0, più favorevole alla società Amorosi, al momento della sospensione;
- b) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza.
RECLAMO JUNIOR SAN CIPRIANO – GARA DIONIS CASTELVENERE – JUNIOR SAN CIPRIANO DEL 17/4/2016
Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, ed il reclamo proposto dalla società Junior San Cipriano avverso la omologazione della gara in oggetto; rilevato che questa Giustizia Sportiva, con delibera pubblicata sul C.U. n. 107 del 21/4/2016, trasmetteva gli atti alla Procura Federale al fine di indagare sui fatti oggetto del reclamo; considerato che, con nota del 7/6/2016, pervenuta a questa Giusitiza Sportiva in data 8/6/2016, la Procura Federale trasmetteva la relazione conclusiva delle indagini nella quale evidenziava che, a partire dal minuto 24 del primo tempo, la gara veniva proseguita pro – forma dall’arbitro a seguito delle violente ed intimidatorie proteste dei giocatori e dei dirigenti della società Dionis Castelvenere che minavano la serenità del direttore di gara; considerato, pertanto, che la responsabilità di quanto verificatosi sul campo è da ascriversi, senza ombra di dubbio alcuno, al comportamento antisportivo e violento dei tesserati della società Dionis Castelvenere; tutto ciò premesso, letti gli artt. 17, 18 e 19 del CGS;
DELIBERA
- a) di accogliere il reclamo così come proposto e per l’effetto
- b) infliggere alla società Dionis Castelvenere la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
- c) di inibire il Sig. Zarkani Brahima, dirigente della società Dionis Castelvenere sino a tutto il 31/12/2016;
- d) di infliggere alla società Dionis Castelvenere l’ammenda di € 135.00 per comportamento violento ed antisportivo tenuto dai propri tesserati;
- e) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza;
- f) nulla per la tassa reclamo.
La squadra che vincerà lo spareggio approderà in Prima Categoria, chi perderà la sfida invece si giocherà la promozione attraverso i play-off. In semifinale la perdente dovrà vedersela con la Virtus Gioiese.