
RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI – GARA FREQUENTUM CALCIO 2013 – ATLETICO CASTELFRANCI DEL 13/12/2015
Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara ed il reclamo proposto dalla società Atletico Castelfranci avverso la omologazione della gara in oggetto; rilevato che questa Giustizia Sportiva, con delibera pubblicata sul C.U. n. 55 del 17/12/2015, decideva di trasmette gli atti relativi alla gara in oggetto, alla Procura Federale per le necessarie indagini che esulavano dalla propria competenza; considerato che la Procura Federale, con nota datata 7/6/2016, pervenuta a questa Giustizia Sportiva in data 8/6/2016, precisava, tra l’altro, che, ex art. 41 del CGS, comma 2, la competenza a conoscere di fatti di eventuale illecito sportivo è attribuita in primo grado ai Tribunali Federali e che, comunque, fra le sanzioni normativamente previste in caso di accertamento di illecito sportivo non è compresa la perdita della gara “a tavolino”; che, l’eventuale verifica in senso positivo dell’ipotesi di illecito sportivo prospettata da questa Giustizia Sportiva, non appare influente ai fini della omologazione per cui rimetteva gli atti a quest’ultimo per le decisioni di competenza; considerato che la reclamante,nel proprio reclamo, si duole di alcune decisioni arbitrali, a suo dire dovute al fatto che l’arbitro fosse di provenienza di un comune confinante con quello della società locale e che tutto ciò non ha rilevanza, a parere di questo Giudice, ai fini dell’operato del direttore di gara; dall’esame del referto di gara si rileva che al minuto 44’ del secondo tempo, a seguito di protesta di n. 3 calciatori della società Atletico Castelfranci fingevano un infortunio in modo tale da non poter proseguire la gara e la società Atletico Castelfranci, per effetto anche delle due espulsioni subire in precedenza da propri calciatori, si veniva a trovare con un numero inferiore di calciatori per proseguire la gara tent’è che l’arbitro era costretto a sospendere definitivamente la stessa; rilevato che, al momento della sospensione definitiva della gara il punteggio era fermo sul 5-2 a favore della società Frequentum Calcio; tutto ciò premesso letta la Regola n. 3 del Gioco del Calcio, nonché l’art. 17 del CGS;
DELIBERA
- a) di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Atletico Castelfranci e per l’effetto di infliggere alla società Atletico Castelfranci la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 5-2, acquisito sul campo al momento della sospensione;
- b) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza;
- c) di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
Ieri invece è stata resa nota la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale riguardante la semifinale play-off tra Real Frattaminore e Virtus Afragola, terminata 0-2 sul campo, risultato poi mutato in 3-0 a tavolino dal Giudice Sportivo ed infine ieri è stato bocciato il ricorso in appello della Virtus Afragola. Questo il testo della decisione:
- DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Virtus Afragola Soccer in riferimento alla gara Play-Off Real Frattaminore – Virtus Afragola Soccer del 22.05.2016 – Campionato di Seconda Categoria
Proc. 228/ATP – 2015-16 – Virtus Afragola Soccer – Gara Real Frattaminore – Virtus Afragola Soccer del 22.05.2016
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto l’appello, valutata la documentazione presente agli atti, nonché quelle prodotte dallae parti, sentiti i rappresentanti di entrambe le società rileva la infondatezza dell’appello. Invero circa la inammissibilità del reclamo di 1° grado proposto dalla società Real Frattaminore il Collegio rileva che l’indirizzo cui è stata data comunicazione del reclamo è proprio quello effettivamente indicato dalla società Virtus Afragola Soccer quale indirizzo di corrispondenza, depositato in Comitato. Pertanto su tale eccezione alcuna doglianza la reclamante può avanzare. Per quanto poi concerne l’ulteriore censura relativa alla posizione del sig. Patrizio Chianese, quest’ultimo contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, non risulta censito. Le affermazioni della reclamante circa la comunicazione effettuata a mezzo della raccomandata a.r. del 13 febbraio 2016 non sono suffragate da idonea prova documentale. Agli atti di questo Comitato infatti risulta che la racc. del 13 febbraio 2016 contenente unicamente le liste di tesseramento di 2 calciatori, così come confermato dalla nota dell’Ufficio di Tesseramento del 30 maggio 2016 in riscontro a puntuale richiesta della Corte Sportiva di Appello Territoriale, a firma del responsabile dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, Del resto la società ASD Real Frattaminore in merito precisa che nella racc. a.r. in questione non vi era allegata alcuna lettera accompagnatoria con il dettaglio di documenti allegati. Si riscontra, altresì, il comportamento poco diligente della reclamante la quale, avendone l’onere, bene avrebbe potuto verificare l’avvenuta ratifica e l’aggiornamento dell’assetto societario modificato, alla luce della comunicazione inoltrata, direttamente dal sistema informatico del Comitato o presso l’Ufficio preposto. P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello proposto dalla società Virtus Afragola Soccer. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versato della società reclamante.
Napoli, 6.06.2016
Alla luce di queste decisioni questo il programma delle gare play-off non ancora disputate (gli orari e le date potrebbero subire alcune variazioni):
PRIMO TURNO: domenica 12 giugno p.v. – ore 16.30
Girone A
2ª contro 5ª perdente gara spareggio (Junior San Cipriano o Amorosi) – VIRTUS GIOIESE (DA INDICARE) (19.6.2016)
3ª contro 4ª H2O RIARDO SOCCER – AMICI DELLO SCHIAPPARELLI RIARDO (19.6.2016)
Girone D
2ª contro 5ª TORELLA DEI LOMBARDI – ATLETICO CASTELFRANCI NON GIOCASI (°)
3ª contro 4ª SAVIGNANESE – VALLATESE (SAVIGNANO IRPINO)
(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società TORELLA DEI LOMBARDI.
SECONDO TURNO: domenica 12 giugno p.v. – ore 16.30
Girone C
AVERSA FOOTBALL CLUB – REAL FRATTAMINORE (LUSCIANO)
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