Ecco le principali decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda il girone H di serie D.
Respinto il ricorso del Marcianise inerente al match contro la Gelbison :
GELBISON VALLO D.LUCANIA – PROGREDITUR MARCIANISE Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S.,
OSSERVA:
secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore Camorani Alfonso, schierato con il n. 8 dalla A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA nell’ambito della gara in oggetto, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi per difetto di tesseramento e violazione dell’art. 21 comma 4 delle N.O.I.F., in quanto censito quale Dirigente/Presidente della società A.S.D. Recale 2002 Alfonso Camorani, partecipante ai campionati di Settore Giovanile e Scolastico organizzati dal Comitato Regionale Campania;
– lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. GELBISON VALLO DELLA DELLA LUCANIA, con le quali, nel contestarsi i fatti descritti dalla società reclamante, si afferma la regolarità del tesseramento del calciatore Camorani Alfonso per la stagione sportiva 2013-14, e si chiede l’applicazione dell’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F.;
– letta la dichiarazione del 28 aprile 2014 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si comunica che “il calciatore Camorani Alfonso, nato il 21-02-1978, risulta essere tesserato per la società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, dal 21-08-2013”
– rilevato che il medesimo Camorani Alfonso risulta censito quale Dirigente/Presidente della società A.S.D. Recale 2002 Alfonso Camorani, con matricola federale n. 912984, dal 22-08-2013;
– rilevata l’indubbia incompatibilità tra i due tesseramenti in questione che, pur se susseguitisi in un brevissimo lasso di tempo, consentono d’individuare chiaramente il tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, del 21-08-2013, quale primo tesseramento posto in essere dal signor Camorani Alfonso;
– rilevato che l’art. 40, comma 4, N.O.I.F., disciplinante le “Limitazioni del tesseramento calciatori”, sancisce che in caso “di più richieste di tesseramento va considerata valida quella depositata o pervenuta prima”, e che, pertanto, il Signor Camorani Alfonso
alla data del 6 aprile 2014, in cui si è disputata la gara in contestazione, era in posizione regolare ed aveva pertanto pieno titolo a parteciparvi;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3-2;
3) di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza;
4) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE.
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Ben 3 giornate di squalifica per Clemente (Taranto) ” Espulso nel corso del secondo tempo per intervento falloso in azione di gioco, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgeva espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dell’allenatore e di un dirigente della squadra avversaria. ” , due giornate per D’Angelo (Taranto) ” Al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgeva espressioni offensive e minacciose all’allenatore ed ai calciatori della squadra avversaria. ” tre giornate per Oriente (Real Vico) ” Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto. ”
Ammende per varie squadre nel girone H: Euro 2.000,00 e diffida REAL METAPONTINO ” Per avere propri sostenitori:
– lanciato sul terreno di gioco due bottigliette piene di acqua che cadevano, la prima a 10 cm da un A.A., la seconda a circa un metro dal Direttore di gara, entrambe senza attingere alcuno; – al termine della gara fatto ingresso nella zona antistante gli spogliatoi rivolgendo espressioni gravemente offensive all’indirizzo degli Ufficiali di gara e reiterando tale condotta fino a che questi non raggiungevano la propria autovettura. In tale circostanza uno dei sostenitori assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti di un A.A.. . ” Euro 400,00 MATERA CALCIO “Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 1 bengala ed 1 fumogeno ) nel settore ad essi riservato. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.” . Euro 200,00 REAL SM HYRIA A.S.D. “Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 1 fumogeno ) nel settore ad essi riservato. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti. ” Euro 500,00 CALCIO CITTA DI BRINDISI ” Per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, fatto ingresso nella zona antistante gli spogliatoi e rivolto espressioni offensive all’indirizzo dei componenti della società ospitata. “