GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 16/ 9/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD – TURRIS CALCIO A.S .
Il Giudice sportivo,
Esaminato il reclamo trasmesso della A.P. Turris Calcio A.S.D. con cui deduceva:
– che la gara in oggetto non disputatasi per l’indisponibilità dell’impianto di gioco, avrebbe potuto avere luogo non sussistendo nel
caso in esame alcuna causa di forza maggiore;
– che, pur ammettendo la sussistenza di “irregolarità” al terreno di gioco (mancanza delle reti delle porte e sollevamento del manto
sintetico in alcuni punti) la S.S.D. Gallipoli Football 1909 avrebbe potuto ripristinare il campo di gioco in tempo per lo svolgimento
della gara;
– che la mancanza di alcuno dei dirigenti della S.S.D. Gallipoli Football 1909 presso l’impianto al momento della firma della distinta di
gara evidenzierebbe la volontà dei medesimi di non far disputare l’incontro e dunque una forma di responsabilità diretta della Società
medesima;
– che i danni arrecati al campo di gioco sarebbero comunque attribuibili ai sostenitori locali con conseguente responsabilità oggettiva
della S.S.D. Gallipoli Football 1909;
– che per tali ragioni la S.S.D. Gallipoli Football 1909 dovrebbe essere sanzionata con la punizione della perdita della gara in oggetto
con il punteggio di 0-3 ai sensi dell’art. 17 co. 1 CGS.
Viste le controdeduzioni della S.S.D. Gallipoli Football 1909 al reclamo in questione, con cui la stessa eccepiva:
– che solo alle ore 11,30 dello stesso giorno della gara, il Presidente della medesima società apprendeva dei danni causati
all’impianto e al terreno di gioco;
– che i dirigenti della medesima erano tutti presenti al momento della verifica del campo di gioco da parte dell’arbitro a prescindere
dal soggetto che vi ha materialmente apposto la propria sottoscrizione nella distinta di gara;
– che i danni apportati al campo di gioco e alla struttura dell’impianto (di cui ha fornito prova fotografica) hanno impedito un
tempestivo intervento da parte della società chiamata la mattina stessa per il ripristino dello status quo ante; – che tale circostanza è
comprovata dalla comunicazione della società Tennis Tecnica s.r.l. intervenuta su richiesta del Comune quale proprietario
dell’impianto di cui è stata depositata copia;
– Che era stato fatto tutto il possibile affinché l’incontro avesse luogo,comunicando tempestivamente le dette circostanze anche agli
Uffici federali;
– che non corrisponde al vero l’imputabilità dei danni in questione ai propri sostenitori, non essendo stati identificati i responsabili da
ritenersi pertanto ignoti; – di aver comunque presentato denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri per la punizione dei
responsabili ove identificati successivamente.
Osserva Il reclamo non è fondato.
La situazione determinatasi integra una ipotesi di forza maggiore, in presenza della quale è da disporsi l’effettuazione della gara. Da
un lato, la sussistenza dei danni deve ritenersi pacifica (quanto a quelli presenti sul terreno di gioco) e comunque provata dalla
documentazione prodotta dalla S.S.D. Gallipoli Football 1909 oltre che – per quanto attiene alla tipologia dei danni presenti
nell’impianto – nel referto dell’arbitro (manto erboso divelto, sollevato e strappato in vari punti; 5 vetri delle porte di sicurezza
fortemente danneggiati, uno dei quali sfondato; assenza delle reti di porta e rispettivi supporti smontati; assenza delle bandierine agli
angoli del campo di gioco). D’altro lato, alla luce della ristrettezza temporale tra la scoperta dei danni e la disputa programmata della
gara, non pare potersi imputare validamente alla S.S.D. Gallipoli Football 1909 una colpa per il mancato svolgimento della stessa, in
forma né diretta, né oggettiva.
Non diretta in quanto la società ha dimostrato di essersi attivata perporre rimedio alla situazione creatasi; non oggettiva in quanto
non v’è prova che i fatti illeciti in questione possano imputarsi ai sostenitori della medesima.
P.Q.M.
Delibera:
1) Di respingere il reclamo proposto dalla A.P. Turris Calcio A.S.D. e trasmette gli atti al Dipartimento Interregionale per le
determinazioni di competenza in ordine alla effettuazione della gara.
2) DI addebitare la tassa di reclamo sul conto della società Turris.
BISCEGLIE 1913 DONUVA APD – TARANTO FOOTBALL UB192
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo del 18 settembre 2015 proposto dalla TARANTO FC1927, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella
gara in epigrafe, del calciatore NGOM NDIAGA tesserato per la A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913;
– rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per la società Football Sesto 2012, è stata comminata la squalifica
per una gara per recidività in ammonizione, di cui al C.U. n. 43 del 07 maggio2015 emesso dalla F.I.G.C., Delegazione provinciale di
Milano, per le gare della 15º giornata di ritorno del Campionato juniores Milano 2014/2015, disputate in data 2 maggio 2015;
– rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Juniores Milano 2014/2015, essendo quella del 2
maggio 2015l’ultima gara della stagione sportiva 2014/2015 disputata dalla Football Sesto 2012;
– rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2015/16 essendo stato il
calciatore NGOM NDIAGA impiegato in tutte le prime tre giornate di campionato, inclusa la gara del 16 settembre 2015, terza del
girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo
non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
GARE DEL 4/10/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
FRANCAVILLA – AZ PICERNO
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ F.C. FRANCAVILLA avverso l’ esito della gara indicata a margine, si
soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in
atti.
GARE DEL 3/10/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LAVILLA SIMONE (VIBONESE CALCIO S.R.L.)
Per avere rivolto espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara.
GARE DEL 4/10/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 1.500,00 e diffida DUE TORRI
Per indebita presenza di persona non identificata nel tunnel che conduce agli spogliatoi, che rivolgeva espressioni ingiuriose e
gravemente minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale.
Euro 400,00 SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN
Per indebita presenza sugli spalti di alcuni sostenitori in violazione del provvedimento di porte chiuse. ( R CdC )
Euro 300,00 NOTO
Per indebita presenza in panchina di persona non identificata ma riconducibile alla società che veniva poi allontanata.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 21/10/2015
PIPOLA FELICE (CALCIO POMIGLIANO)
A gioco fermo si alzava dalla panchina e, urlando, rivolgeva ad un A.A. espressioni gravemente irriguardose, allontanato
IOSSA GAETANO (CAVESE 1919)
Per proteste nei confronti dell’Arbitro accompagnate da espressioni irriguardose, allontanato.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE
CHIANESE MAURO (AVERSA NORMANNA S.R.L.) Per proteste nei confronti dell’Arbitro accompagnate da espressioni irriguardose, allontanato.
VENUTO ANTONIO (DUE TORRI) Per avere rivolto all’Arbitro espressione irriguardosa, allontanato.
CARAFA ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO) Per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SCOLARO ALESSIO (DUE TORRI) Per avere colpito con un pugno al volto un calciatore avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MANETTA MARCO (ISOLA LIRI S.R.L.) Per avere, senza alcuna possibilità di contendere il pallone, spinto con violenza a terra un calciatore avversario.
BERTOLO FRANCESCO (NOTO) Per avere, in azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
LOLAICO GIUSEPPE (POTENZA CALCIO) Per avere, con il pallone lontano ed a gioco fermo, colpito con un pestone un calciatore avversario.
RUBINO LUCA (SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN) Per avere rivolto espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara.
MARINUCCI PALERMO GIORGIO (TORRECUSO CALCIO) Per avere, in azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIORDANO CARMINE (CITTA DI SIRACUSA) Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GERARDI PIETRO MARIANO (AZ PICERNO)
FANELLI SIMONE (BISCEGLIE 1913 DONUVA APD)
COCCIA GIUSEPPE (MANFREDONIA CALCIO)
CARROZZA ANDREA (ROCCELLA)
PINTO VIEIRA PAVEL (ROCCELLA)
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