Serie D Gironi H/I – Le decisioni del giudice sportivo

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GARE DEL 11/10/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
S.S. RENDE – REGGIO CALABRIA

Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Reggio Calabria;
OSSERVA
– la reclamante chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi della combinato disposto di cui agli artt.
17 comma 5 e 22 comma 6 del CGS, alla società Rende per avere un proprio calciatore Feraco Marco nato il 10 novembre 1996,
preso parte alla gara di cui all’oggetto, dal 39º del secondo tempo, con la maglia nº 11, nonostante lo stesso, squalificato per 6
giornate ( CU 90 del 9/01/2015 del CR Calabria) mentre militava nelle file della società Acri SCSD del campionato Juniores, non
aveva scontato per intero la sanzione irrogata ( 2 gare residue). Infatti, successivamente al 9 gennaio 2015 la società aveva
disputato solo 4 gare ( 13/20/27 gennaio e 17 febbraio 2015), in cui non aveva schierato il calciatore, mentre in occasione delle gare
del 10/2/2015 ( Roggiano – Acri ) e del 3 marzo 2015 ( Castrovillari – Acri), la società non si presentava alle gare e veniva
considerata rinunciataria e pertato esclusa dalla manifestazione ( CU 112 del 13/2/2015 e 123 del 6/03/2015). Pertanto alla data del
30 giugno 2015 il calciatore Feraco doveva scontare ancora due giornate di squalifica. Nella stagione successiva il calciatore veniva
trasferito alla società Rende ( partecipante al Campionato di Serie D ) e veniva inserito in distinta in tutte le gare disputate dalla
società; Di conseguenza, secondo la reclamante, il calciatore, avendo cambiato società, doveva scontare la squalifica residua nella
prima giornata di campionato con la prima squadra della nuova società così come previsto dall’art.22 comma 6 del CGS;
– la società Rende nelle proprie controdeduzioni, pur non contestando la ricostruzione dei fatti, sostiene che il calciatore Feraco
Marco, alla data della gara di cui in oggetto, aveva scontato la squalifica per intero in quanto le due giornate residue erano state
scontate nel campionato Juniores Nazionale e precisamente nelle gare Rende – Reggio Calabria del 19/09/2015 e Manfredonia –
Rende del 3/10/2015 in cui il calciatore era stato schierato tra i calciatori “fuori quota”.
Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.
L’art.22 comma 6 del CGS, infatti, prevede che la squalifica residua, nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società, debba
essere scontata ” in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società”;
tale norma non può subire interpretazioni che siano contrarie al principio di effettività e certezza della esecuzione della pena inflitta.
Sulla base degli atti ufficiali di gara e tenuto conto del disposto di cui all’art 22 comma 5 del CGS ( se la società rinuncia alla disputa
della gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto della squalifica, la sanzione
disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva) risulta evidente
che il calciatore Marco Feraco, alla data di cui i oggetto, non aveva scontato per intero la squalifica irrogata con CU nº 90 del
9/01/2015 del CR Calabria e pertanto la sua presenza in campo ha alterato il risultato della gara;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società rende la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
3) di non addebitare la tassa di reclamo.

GARE DEL 1/11/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 1.500,00 CAVESE 1919
Per avere propri sostenitori introdotto ed acceso nel settore loro riservato numerosi fumogeni (circa 20). Sanzione così determinata
in considerazione sia della quantità del materiale pirotecnico utilizzato, sia della oggettiva idoneità dei fumogeni a cagionare danni
gravi alla integrità fisica dei presenti. ( R CdC )
Euro 1.000,00 e diffida TARANTO FOOTBALL CLUB1927
Per avere propri sostenitori:
– introdotto e fatto esplodere un petardo all’interno del settore loro riservato;
– al termine della gara, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, lanciato due bottigliette piene di acqua sul campo per
destinazione. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato e delle
bottigliette piene di acqua ad arrecare danni alla integrità fisica dei presenti.
Euro 1.000,00 VIGOR LAMEZIA S.R.L.
Per avere propri sostenitori, a fine gara, posizionati sopra la rete di recinzione, rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un A.A..
Nella circostanza almeno cinque di detti sostenitori lanciavano sputi all’indirizzo dell’Ufficiale di gara senza tuttavia colpirlo.
( R A – R AA )
Euro 800,00 SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
Per avere al termine della gara non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, presente nella zona antistante gli
spogliatoi, colpito con una manata al volto il medico della squadra avversaria.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 12/11/2015
MERCURIO ANTONIO (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)
Per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della Terna Arbitrale.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 11/11/2015
SANCAMILLO DOMENICO (SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN)
Per reiterate proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/11/2015
TALLARICO DIEGO (PALMESE A.S.D.)
Per proteste all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE
LIQUIDATO STEFANO (FRATTESE S.R.L.)
Per proteste all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GIRALDI FRANCESCO (AZ PICERNO)
Per avere, calciatore in panchina, spintonato energicamente un addetto al campo con il quale si scambiava epiteti ingiuriosi. Alla
notifica del provvedimento disciplinare, tentava di impedire il proprio riconoscimento da parte del Direttore di gara omettendo di
togliere la giacca della tuta per circa 2 minuti. Desisteva dalla condotta per il fattivo intervento del proprio capitano. ( R A – R AA )
VILLA ALBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO)
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CASSARO RICCARDO (DUE TORRI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
ESPOSITO GIOVANNI (APRILIA S.S.D.S.R.L.)
CRISCUOLO MARIO (GELBISON VALLO D.LUCANIA)
FODERARO MARCO (PALMESE A.S.D.)
PAMBIANCHI FRANCESCO (TARANTO FOOTBALL CLUB1927)

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