DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
POL. SARNESE 1926 ARL – SORRENTO 1945
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 ARL con il
quale si deduceva l’irregolarità della gara e se ne chiedeva la ripetizione per presunto errore tecnico dell’arbitro;
– lette le controdeduzioni dell’A.S.D. SORRENTO 1945 con le quali si eccepisce la tardività del reclamo;
– rilevato che il medesimo preannuncio risulta inoltrato a mezzo PEC il giorno giovedì 11 aprile alle ore 20.21, inutilmente decorso il
termine, previsto dall’art. 29, comma 4, let. b) C.G.S. e fissato entro tre giorni, esclusi festivi, da quello in cui si è svolta la gara;
P.Q.M.
Delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo, poiché tardivo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 ARL – A.S.D.
SORRENTO 1945 0 – 3;
3) di addebitare sul conto della S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 ARL la tassa di reclamo.