TFN – Agropoli, arriva un punto di penalizzazione da scontare nella prossima stagione.

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foto di C. Violante

Per i delfini anche un’ammenda e per il presidente Cerruti inibizione di sei mesi

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 89/TFN – Sezione Disciplinare
(2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Mario Antonio
Scino Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Fabio Micali, dall’Avv. Ernesto
Nicolai, dall’Avv. Marco Stigliano Messuti Componenti; con l’assistenza del Dott.
Giancarlo Di Veglia Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario con la
collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola
Terra si è riunito il 18.5.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO
CERRUTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US
Agropoli), Società US AGROPOLI – (nota n. 11292/711 pf16-17 GP/AA/mg del
12.04.2017).

Il deferimento
Con provvedimento del 12 aprile 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale
Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
– Il Signor Domenico Cerruti (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della
Società US Agropoli) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in
relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2016-2017
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non aver corrisposto al calciatore, Signor Luigi Santaniello, le somme accertate dalla
Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 59bis/Cae/2015-16
del 13/06/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.
– la Società US Agropoli per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1
CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti
presentava memoria difensiva.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Cerruti
l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società US Agropoli punti 1 (uno) di
penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di €
1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto
segue:
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento
disciplinare n. 711pf16-17, avente ad oggetto: “Mancato pagamento, entro il termine
stabilito, da parte della Soc. US Agropoli, della somma di € 12.500,00 in favore del
calciatore Santaniello Luigi (delibera CAE – prot. 59/bis CAE del 13.6.2016)”.
Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti versati in atti emergeva che
in data 13.6.2016, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del
reclamo presentato dal calciatore Santaniello, condannava la Società US Agropoli al
pagamento in favore dello stesso della somma di € 12.500,00. Tale decisione veniva
comunicata il giorno stesso alla Società US Agropoli a mezzo pec avverso la quale non
veniva presentata, da parte della Società, alcuna impugnazione.
Nonostante la regolare comunicazione della decisione, la Società US Agropoli, non
corrispondeva quanto dovuto al calciatore Santaniello nei termini previsti dalla normativa
federale, ovvero nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole
dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Domenico Cerruti,
per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11,
delle NOIF ed all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore,
Signor Luigi Santaniello, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici
presso la LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia e risulta,
di conseguenza, acclarata la responsabilità della Società US Agropoli, ai sensi dell’art. 4
comma 1 per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento
proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Cerruti, l’inibizione
per mesi 6 (sei); nei confronti della Società US Agropoli, la penalizzazione di punti 1 (uno)
in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva, nonché l’ammenda di €
1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

Pubblicato in Roma il 24 Maggio 2017.
Il Segretario Federale                   Il Presidente Federale
Antonio Di Sebastiano                 Carlo Tavecchio

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